Telecamere nascoste a tutela del patrimonio aziendale: legittime le riprese
Le immagini registrate dalle telecamere poste dal datore di lavoro in modo da riprendere le casse all’insaputa del personale sono considerate dalla Cassazione prove legittimamente acquisibili ex art. 234 cpp, in caso di controlli difensivi. Con sentenza del 22 gennaio 2015, n. 2890, infatti, viene rigettato il ricorso di una dipendente di un supermercato, condannata per appropriazione indebita aggravata in appello, la quale aveva eccepito secondo l’art. 191 cpp l’inutilizzabilità delle riprese acquisite con telecamere nascoste ritenendo le medesime prove conseguite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, ed in specifico in violazione degli art. 4 e 38 dello Statuto dei Lavoratori.
L’art. 4 del suddetto Statuto prevede infatti il divieto dei controlli a distanza dei lavoratori, ammettendo tuttavia la possibilità di installare impianti ed apparecchiature di controllo, dai cui derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, solo nel caso in cui ciò sia richiesto da esigenze organizzative, produttive o dalla sicurezza del lavoro, e previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interno, o in difetto di accordo, su autorizzazione della DTL, richiesta dal datore di lavoro.
Nel caso in oggetto la Cassazione ha rilevato che il datore di lavoro non ha contravvenuto a quest’ultima disposizione, in quanto le videoriprese non erano tese al controllo a distanza della dipendente, bensì a tutelare il patrimonio aziendale da attività potenzialmente illecita posta a suo danno. Nella fattispecie, la decisione di porre le telecamere nascoste mediante investigatore privato era stata maturata a seguito di ammanchi di cassa che avevano portato il titolare a porre in essere tutte le azioni necessarie per difendere il proprio patrimonio da eventuali comportamenti infedeli dei propri lavoratori. Viene infatti evidenziato che lo Statuto dei Lavoratori tutela sì la riservatezza del dipendente, ma non può essere utilizzato come mezzo per negare i controlli difensivi del patrimonio aziendale.
Pertanto la diversa finalità dell’uso delle videoriprese (difesa del patrimonio aziendale) rende quest’ultime prove documentali acquisibili ai sensi dell’art. 234 cpp , non sussistendo alcun divieto probatorio.