Google e Garante tra diritto all’oblio, diritto di cronaca e snippet

01/04/2015
di roberto

social_media_11315865_xxlIl diritto all’oblio non riguarda soltanto i risultati di un motore di ricerca, ma anche le sintesi automatiche generate dal sito poste a corredo di questi e il loro destino può anche essere diverso e separato. Questa è la conclusione del Garante della Privacy che, dopo aver analizzato il ricorso di una persona che si era vista negata la deindicizzazione, affronta per la prima volta il tema dello snippet, considerato parte a sé dell’eventuale richiesta di oblio.

Il provvedimento emanato dal Garante ha ad oggetto una vicenda abbastanza comune.

Il ricorrente, in relazione al rinvenimento sul web, tramite il motore di ricerca gestito da Google, di un articolo pubblicato su un quotidiano locale on-line riferito ad un caso giudiziario nel quale egli stesso figurava come persona coinvolta, chiedeva la deindicizzazione della url o, in subordine, l’adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare che tra i risultati di una ricerca effettuata digitando il proprio nominativo abbinato a parole come “Taranto” o “Grottaglie”, potesse essere visualizzato il proprio nominativo immediatamente associato ad un procedimento di indagine, con conseguente applicazione di misure cautelari; ciò in quanto il ricorrente, nell’ambito dell’indagine giudiziaria, avrebbe rivestito “una posizione di assoluta marginalità” rispetto ai gravi reati citati nell’articolo indicizzato dal motore di ricerca.

Con riguardo al primo motivo oggetto del ricorso, ossia la deindicizzazione della url, il Garante ha respinto la pretesa del ricorrente, avvalorando le difese presentate dai legali di Google.

Infatti, l’Authority statuisce, alla luce di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale europeo e nazionale elaborato allo scopo di rendere possibili una gestione corretta e rapida dell’ingente quantitativo di richieste di rimozione che Google, da maggio del 2014, sta ricevendo ogni giorno dagli utenti europei, che “il trascorrere del tempo rappresenta l’elemento costitutivo del diritto medesimo” (ndr. Il diritto all’oblio) e che, nel caso di specie, “questo non può essere riconosciuto in quanto l’articolo in questione riporta notizie recenti concernenti un’indagine giudiziaria di rilevante interesse pubblico soprattutto a livello locale”.

L’Authority ha, dunque, operato un bilanciamento tra due principi ordinatori della materia giornalistica: il diritto alla riservatezza e il diritto di cronaca, privilegiando quest’ultimo a discapito del primo.

La seconda lagnanza del ricorrente riguardava, invece, i propri dati personali contenuti nello “snippet” legato all’indicizzazione dell’articolo. Quest’ultimo, si legge, “lo danneggerebbe poiché gli utenti di Internet sarebbero fuorviati e indotti a pensare che il ricorrente sia indagato per il reato oggetto dell’articolo ovvero sia stato addirittura sottoposto a custodia cautelare”.

Lo snippet o abstract consiste in una sintesi automatica generata dal motore di ricerca e corredata al sito oggetto della query avanzata dall’utente. In pratica, lo snippet può essere definito come il blocco dei risultati in cui sono mostrati (i) il Titolo della pagina visualizzabile mediante il clic sul blocco, (ii) l’URL di riferimento e (iii) la descrizione del contenuto della pagina stessa. Gli snippet nascono allo scopo di dare all’utente un’idea e un assaggio di cosa potrà trovare cliccando sulla pagina riportata nei risultati.

Lo snippet, visualizzato sotto il titolo di una pagina nei risultati di ricerca, rappresenta un mero dato oggettivo elaborato automaticamente da un algoritmo, senza alcuna possibilità di intervento editoriale da parte di Google: lo stesso aspetto grafico dello snippet ovvero l’uso dei punti di sospensione, il fatto che le parole utilizzate non abbiano alcun filo logico o valore semantico, l’evidenziazione delle parole che corrispondono a quelle digitate dall’utente nella stringa di ricerca, rendono fin troppo evidente che si tratta di un abstract che non ha alcuna pretesa informativa, né sostituisce la lettura dell’articolo cui si riferisce.

Tuttavia, anche se riportanti dati personali incompleti ed insufficienti, gli snippet integrano a tutti gli effetti un trattamento di dati personali, e, per tale, non potrà che rispettare i requisiti imposti dalla normativa in materia di privacy.

Ebbene, per tale motivo il Garante ha riconosciuto la legittimità della pretesa avanzata dal ricorrente in quanto “l’abstract proposto poteva risultare fuorviante in quanto non in linea con la narrazione dei fatti riportati nell’articolo. Tale richiesta, ritenuta legittima, è stata autonomamente accolta dalla multinazionale americana che ha così provveduto a eliminare il riassunto generato dal proprio algoritmo”.

Il risvolto interessante di tale pronuncia, la prima ad affrontare la tematica legata agli abstract dei link rinvenibili dai motori di ricerca, è che il diritto all’oblio dell’interessato viene tutelato anche nei confronti di quelle informazioni presenti in parti di testo generate automaticamente dal motore di ricerca, le uniche prodotte mediante algoritmo e non dalla “mano editoriale” di Google.

La riconosciuta responsabilità in capo al motore di ricerca del contenuto degli abstract solleva non pochi interrogativi.

Quali caratteri assume tale responsabilità? Quali sono gli elementi che la compongono?

Se la creazione di un abstract è il risultato di un’operazione matematica automaticamente generata dal sistema e non il frutto dell’attività editoriale degli operatori fisici di Google, fino a che punto l’editore può essere considerato responsabile? In altre parole, come si giustifica l’attribuzione della responsabilità se il comportamento che l’ha generato (n.d.r. l’inserimento illecito di dati personali negli abstract) non è attribuibile ad alcuno? Ci aspettiamo che il Garante individui presto i requisiti e le modalità potenzialmente idonee a far scattare tale responsabilità in capo ai motori di ricerca.

Riproduzione riservata ©

ALTRE NEWS

DRONI: la normativa per spiccare il volo – 16 giugno Roma

DRONI: la normativa per spiccare il volo. Potenzialità ed impatto sulla Privacy. Un evento Colin & Partners, in collaborazione con Assinform. Roma 16 Giugno, alle… Leggi Tutto

Firma digitale remota: luci e ombre

La firma digitale è un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un sistema di chiavi crittografiche, correlate tra loro, e su un certificato… Leggi Tutto

L’OdV: titolare o responsabile del trattamento?

L’Organismo di Vigilanza (OdV) costituisce l’elemento di chiusura del “sistema 231”. L’art.6 del d.lgs. 231/01 prevede infatti che, per beneficiare dell’esimente (evitando così gravose sanzioni pecuniarie… Leggi Tutto

COLIN & PARTNERS

CHI SIAMO


Consulenza legale specializzata sul diritto delle nuove tecnologie

CONOSCIAMOCI
CHI SIAMO

Cultura e innovazione

SPEECH & EVENTI


Le nostre competenze a disposizione della vostra azienda

I prossimi appuntamenti

Siamo felici di dare il nostro contributo in numerosi eventi che trattano di nuove tecnologie e business digitale sotto vari aspetti. Il nostro apporto si ispira ai temi di interesse legale che, sempre più spesso, coinvolgono l’intera organizzazione.

Inoltre, a cadenza mensile, organizziamo il Colin Focus Day, un incontro di approfondimento gratuito sempre molto apprezzato. A Milano, o in videoconferenza, il Colin Focus Day è occasione di confronto e networking su temi legali-informatici e business.

CONTATTACI

OPERIAMO
A LIVELLO
GLOBALE


Tel. +39 0572 78166

Tel. +39 02 87198390

info@consulentelegaleinformatico.it

Compila il form