Fattura Elettronica: come assolvere l’imposta di bollo?

13/05/2015
di roberto

ico_23478417_xlRepetita iuvant: il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito D.M.E.F.) del 17 giugno 2014 ha modificato le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo dovuta per i documenti informatici rilevanti ai fini fiscali.

In particolare, è stato eliminato l’obbligo della comunicazione preventiva, come anche quello relativo al versamento dell’acconto dell’imposta sulla base dei documenti informatici presuntivi. Ad oggi, l’imposta deve essere corrisposta a saldo ed in un’unica soluzione, tenendo in considerazione quanti sono stati i documenti informatici concretamente elaborati dalla singola società.

Più precisamente, ai sensi dell’art. 6, co. 1 e 2, del D.M.E.F. del 17 giugno 2014, l’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti (vale a dire le fatture, gli atti, i documenti ed i registri emessi o utilizzati durante l’anno) deve essere corrisposta:

  • con modalità esclusivamente telematica, mediante modello F24 on line, ex art. 17 del D.lgs. 241/97;
  • in un’unica soluzione;
  • ed entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Al fine di effettuare i predetti versamenti, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 106/2014, ha istituito il codice tributo 2501 denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014”.

Il problema da risolvere, tuttavia, è capire come una società deve comportarsi relativamente alle fatture elettroniche e ulteriori documenti rilevanti ai fini fiscali emessi e conservati in modalità digitale antecedentemente al 26 giugno 2014, che è appunto la data di entrata in vigore del nuovo D.M.E.F. del 17 giugno 2014.

Innanzitutto, c’è da rilevare come nessuno si sia posto tale problematica (se non pochissimi), non sussista – ad oggi – un’interpretazione normativa unitaria sul punto, tanto meno un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Un confusione inopportuna dato che ormai il termine ultimo per presentare la dichiarazione consuntiva per il 2014 è già ampiamente scaduto (31 gennaio scorso).

Detto ciò, le possibili soluzioni operative individuabili sull’argomento sono due, alternative e valide allo stesso tempo, ma tuttavia non ufficiali.

Secondo una prima soluzione, applicando un rigore letterario, la nuova normativa è attuabile solo sulle fatture emesse e conservate dopo il 26 giugno 2014. Tale interpretazione si adatta facilmente anche ai sensi dell’dell’art. 7, co 3., del D.M.E.F. del 17 giugno 2014 che precisa che le disposizioni di cui al decreto 23 gennaio 2004 continuano ad applicarsi ai documenti già conservati al momento dell’entrata in vigore del nuovo decreto.

Pertanto, applicando tale soluzione, la società che aveva già provveduto a trasmettere la comunicazione preventiva per l’anno 2014 a dicembre del 2013 è obbligata ad assolvere l’acconto del versamento dell’imposta di bollo secondo la modalità riportata nel vecchio D.M.E.F. del 23 gennaio 2004, che prevedeva appunto il versamento a saldo e la comunicazione consuntiva da eseguirsi entro gennaio 2015.

Tuttavia, considerando che il termine è abbondantemente scaduto, la mancata presentazione della comunicazione a consuntivo per il 2014 e l’omesso versamento dell’eventuale dovuto, comporterebbe una sanzione per tutti i soggetti a debito ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642, salvo la possibile applicazione del c.d. Ravvedimento Operoso. Per completezza, si precisa che il ravvedimento operoso è l’operazione utile a sanare l’omesso versamento di imposte o tasse con il pagamento in misura ridotta o anche semplicemente in ritardo rispetto alla scadenza con piccole sanzioni da versare con modello F24.

La soluzione ora detta pare poco attuabile perché non in linea con la semplificazione tanto vantata dal legislatore con l’introduzione del nuovo D.M.E.F., al contrario della seconda soluzione ovvero quella che permetterebbe di assolvere l’imposta di bollo del 2014, indipendentemente dalla data di emissione delle Fatture Elettroniche, seguendo la vigente modalità sopra già detta, pertanto entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio fiscale.

Le soluzioni sopra citate sono alternative e valide allo stesso tempo e liberamente adottabili dalle singole società, tuttavia ufficiose, in quanto ad oggi non sussuste una posizione ufficiale precisa e inequivoca. In questo, come in altri casi relativi a queste materie, la responsabilità dell’orientamento grava sulla singola società, con evidente sovraccarico di difficoltà e preoccupazioni sulle eventuali sanzioni cui può andare incontro in caso di scelta “errata”, soprattutto qualora manchino comeptenze specifiche interne per una valutazione sul punto.

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