Vietato l’uso non autorizzato di foto scaricate da un profilo Facebook

29/07/2015
di Leonardo

prop_intell_6496911_xxlIl Tribunale di Roma con la recente sentenza n. 12076/2015 ha condannato una testata giornalistica per aver riprodotto e diffuso senza autorizzazione foto scaricate dal profilo pubblico di un utente Facebook.

I Giudici, partendo dal presupposto che “nell’era della fotografia digitale e dello scambio di files digitali anche attraverso la rete internet vada offerta una interpretazione evolutiva” della normativa sul diritto d’autore (l.d.a., risalente al 1941), hanno distinto tra le ipotesi di scambio di files digitali ed il download di fotografie da pagine web.

Nel caso di scambio di files, la riproduzione della fotografia così ottenuta è abusiva se sulla stessa non sono riportati (anche tramite digital watermarks) il nome dell’autore e l’anno di produzione, come previsto dall’art. 90 l.d.a.

Nel caso di download di fotografie dal web, è invece opportuno fare una distinzione.

Se si stratta di una pagina web non riconducibile all’autore e non sono indicati “in maniera chiara ed immediatamente visibile” il nome dell’autore e l’anno di produzione della fotografia, la riproduzione non può essere considerata abusiva.

Tuttavia, anche in caso di mancanza delle informazioni di cui sopra, se la foto è stata pubblicata su una pagina web facilmente riconducibile all’autore, i terzi sono comunque in grado con l’ordinaria diligenza di individuare il titolare dei diritti e la data di realizzazione.

Pertanto, in caso di fotografia scaricata da un profilo di Facebook, è legittimo presumere che l’utente titolare del profilo sia l’autore delle immagini ivi pubblicate, anche se le indicazioni richieste dall’art. 90 l.d.a. non sono riportate sulle fotografie. In mancanza di prova contraria, l’utilizzo non autorizzato di tali immagini viola quindi la normativa a tutela del diritto d’autore.

Ci chiediamo tuttavia se, nonostante le interpretazioni evolutive della giurisprudenza, una legge del 1941 possa oggi efficacemente disciplinare le modalità di riproduzione e circolazione dei contenuti digitali.

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