Videosorveglianza. Cassazione: le immagini sono dati personali
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17440/2015 depositata in cancelleria il 2 settembre scorso, precisa nuovamente l’obbligo in capo al Titolare del trattamento dei dati personali di informare gli Interessati sulla presenza di un impianto di videosorveglianza, anche se le immagini non sono destinate alla registrazione e quindi alla conservazione.
Punto focale del processo è il ricorso presentato direttamente dal Garante per la protezione dei dati personali contro la decisione del Tribunale di Palmi. Quest’ultima aveva escluso la sussistenza dell’illecito in capo al titolare di una Torrefazione il quale aveva istallato una telecamera all’interno del proprio esercizio, senza avvisi alcuni. In particolare, il Tribunale sosteneva, erroneamente, che al caso non si applica il codice privacy in quanto le immagini non possono essere considerate “dato personale” ed inoltre perché le stesse non vengono registrate ed il loro utilizzo è limitato nel tempo, nonché finalizzato unicamente ad esigenze di sicurezza.
Tali asserzioni non possono essere giustamente accolte in quanto, come più volte ribadito dal Garante per la privacy, anche la semplice immagine di una persona deve essere considerata dato personale (ai sensi dell’art. 4, co. 1, lett. b), del D.lgs. 196 del 2003 e s.m.i. (Codice Privacy ) in quanto permette di identificare o rende identificabile una persona fisica (così anche Cass. n. 14346/2012). Inoltre, la Corte precisa che non rileva la “non registrazione” delle immagini, in quanto, anche la mera visualizzazione delle stesse, comporta la raccolta e quindi il trattamento di dati personali.
Considerato quanto sopra, dunque, sussiste in tali casi un trattamento di dati personali assoggettato, come tale, al Codice Privacy ed ai provvedimenti del Garante per la privacy. In particolare, ai sensi del provvedimento emanato l’8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza, prima di installare un impianto di videosorveglianza è sempre obbligatorio:
- predisporre una Informativa breve, che deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamera; deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile; può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate;
- prevedere una Informativa completa, ovvero un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all’art. 13 del Codice privacy;
- individuare gli Incaricati ed i Responsabili del trattamento delle immagini;
- adottare le necessarie misure di sicurezza;
- rispettare il periodo di conservazione (massimo 24 ore) delle immagini nel caso di registrazione.
Si precisa che, non è previsto l’obbligo di acquisire il consenso in applicazione del principio del bilanciamento degli interessi individuato dallo stesso Garante per la privacy nel provvedimento sopra detto, proprio perché nel caso di impiego di strumenti di videosorveglianza la possibilità di acquisire il consenso risulta in concreto limitata dalle caratteristiche stesse dei sistemi di rilevazione che rendono pertanto necessario individuare un’idonea alternativa nell’ambito dei requisiti equipollenti del consenso di cui all’art. 24 del Codice Privacy.
Pertanto i giudici, riscontrando nel caso adesso brevemente analizzato, la mancanza dei suddetti adempimenti, accolgono il ricorso del Garante per la privacy e rigettano l’opposizione avanzata dal titolare della Torrefazione.