Mail aziendale: controllo e Privacy. Il commento dell’Avv. Frediani

22/01/2016
di roberto

Tra privacy, diritti del datore e controllo dei dipendenti, molte le sfumature da analizzare. Lo ha fatto, su Punto Informatico e Cor.Com, l’Avv. Valentina Frediani.

E’ ancora viva la discussione sulle modifiche dell’Art. 4 dello Statuto dei lavoratori, apportate dal Jobs Act, non stupisce dunque lo scalpore suscitato dalla recente pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 12 Gennaio sull’uso che i dipendenti fanno della mail aziendale.

Privacy e lavoratori: dal Jobs Act ai diritti dell’uomo
E-mail aziendali: dalla Corte Ue una sentenza in controtendenza?

Il caso

Un cittadino romeno ha subito il licenziamento a seguito di un controllo da parte del datore di lavoro sulla messaggistica aziendale da lui utilizzata. La messaggistica di Yahoo, intestata all’azienda, veniva sfruttata dal dipendente per parlare con la fidanzata e il fratello di questioni personali, infrangendo quindi una regola sancita nel Regolamento interno adottato e divulgato dall’azienda stessa.

Secondo il cittadino coinvolto la sua privacy sarebbe stata violata dal datore di lavoro, e su questo si è espressa la Corte EDU (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo), chiamata in causa sull’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo sul Diritto al rispetto della vita privata e familiare.

La sentenza

web_9516426_xlI giudici di Strasburgo hanno stabilito che “non è irragionevole (“it is not unreasonable“) che un datore di lavoro voglia verificare che i dipendenti portino a termine i propri incarichi durante l’orario di lavoro” e che quanto deliberato in sede nazionale è “un buon equilibrio (“a fair balance“) tra il diritto alla privacy del dipendente e gli interessi del suo datore di lavoro”.

Considerata l’attenzione che la Corte EDU ha da sempre rispetto al diritto alla protezione dei dati, facendosi promotrice anche della proposta di Regolamento Europeo sulla Data Protection ormai nelle fasi conclusive di definizione, la recente sentenza risulta importante ed apparentemente in controtendenza rispetto ad altre pronunce della stessa Corte tutelanti la privacy dei lavoratori ai danni dell’ingerenza dei datori di lavoro.

E in Italia?

È possibile controllare gli strumenti di lavoro, come avvalorato dalle recenti disposizioni del Jobs Act, ma solo nel caso di utilizzi personali fuori delle indicazioni ben espresse nel Regolamento informatico e disciplinare interno, l’azienda potrà applicare sanzioni e richiami al dipendenti e più difficilmente sarà considerato legittimo un licenziamento. E soprattutto, sebbene il controllo sia stato sottratto alla procedura concertativa con i sindacati, resta comunque soggetto alla disciplina del Codice Privacy, alla gradualità ed ai principi di necessità, finalità, legittimità e correttezza, proporzionalità e non eccedenza del trattamento, nonché all’obbligo di informativa del lavoratore, come ribadito dalla sentenza della Corte EDU (ed introdotto dal Jobs Act nella nuova versione dell’Art. 4 dello Statuto).

E’ sintomatico come la giurisprudenza negli ultimi anni sia passata da interpretazioni estremamente rigide di impossibilità totale di accesso alla posta elettronica da parte del datore di lavoro, a sentenze che sempre più evidenziano come il lavoratore debba fare un uso coerente dello strumento assegnato potendo incorrere in conseguenze che vanno oltre il mero richiamo disciplinare.

A breve, al dibattito si aggiungerà anche il Regolamento Europeo che a proposito di trattamento dati, potrà contribuire con nuove elementi. Tema dunque che sembra ancora in divenire.

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