Le raccomandazioni dell’OCSE sull’e-commerce

08/04/2016
di roberto

Il 24 marzo scorso, l’OCSE (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) ha rivisitato le proprie linee guida sulla tutela dei consumatori per e-commerce, modernizzandole. La prima Raccomandazione dell’OCSE sul commercio elettronico risale infatti al 1999 e, da allora, è pacifico ritenere che le cose sono notevolmente cambiate. In quel tempo, infatti, la spesa effettuata dagli utenti online era ben al di sotto dell’1% del totale di vendita al dettaglio, oggi è salita al 7% in Europa e all’11% in USA.

Pagamenti elettroniciRispondendo all’invito dei ministri del 2008 avvenuto nel Ministerial on the Future of the Internet Economy, l’OCSE ha quindi revisionato la Raccomandazione del 1999 iniziando con la conferenza tenuta nel 2009 a Washington, DC, sul “Empowering E-Consumers: Strengthening Consumer Protection in the Internet Economy” che ha evidenziato le nuove questioni emerse recentemente nel mondo dell’internet: pratiche commerciali, protezioni dei pagamenti, prodotti non sicuri, modalità di risoluzione delle controversie, l’applicazione e l’istruzione dei consumatori, tutte questioni che secondo i ministri devono essere regolarizzate.

In particolare, quindi, la Raccomandazione tratta delle seguenti tematiche:

Gli scambi di dati per accedere a servizi “gratuiti”:

Nella Raccomandazione l’OCSE evidenzia come oggi, tramite internet, i consumatori acquistano prodotti e servizi “gratuiti” in cambio di propri dati personali. Tali operazioni devono pertanto seguire le regole ben evidenziate nelle linee guida in argomento, in particolare, i governi e le imprese che aderiscono alla Raccomandazione, sono chiamati a rendere edotto il consumatore finale sulla modalità di utilizzo dei propri dati rilasciati attraverso il sito web ed a tenerlo indenne relativamente alla conservazione dei dati stessi.

La vendita di prodotti digitali:

Il web offre ai consumatori finali, oltre ai prodotti tradizionali, anche prodotti e servizi digitali che non sono beni tangibili e quindi non concretamente palpabili, ma hanno un contenuto tale da poter essere fruito solo online. Tali prodotti e/o servizi possono essere utilizzati dal consumatore solo tramite internet in quanto molto spesso presentano un accesso limitato da nome utente e password. L’OCSE, a tal proposito, evidenzia come gli utenti che acquistano tali beni online non sono presso in grado di comprendere quali sono i loro diritti ed obblighi, in quanto il rapporto contrattuale si sostanzia in un accordo spesso incomprensibile e indecifrabile. Con la Raccomandazione, quindi, si invitano i governi e le imprese che aderiscono a rendere facilmente accessibile al consumatore tutte le informazioni necessarie per concludere il rapporto contrattuale ed usare un linguaggio chiaro e di facile comprensione, in modo da consentire di conservare una registrazione completa, accurata, comprensibile e durevole di tali informazioni.

Le transazioni consumer-to-consumer

La Raccomandazione, riconoscendo il carattere dinamico e innovativo dell’e-commerce che consente ai consumatori di raccogliere, confrontare, revisione e condividere informazioni su beni e servizi, e favorire lo sviluppo di nuove modelli di business, alcuni dei quali facilitano le transazioni consumer-to-consumer, amplifica il suo campo di applicazione riconoscendo la sua applicabilità anche alle transazioni consumer-to-consumer al fine di garantire che anche le approvazioni dei consumatori sono veritiere e trasparenti come quelle business-to-consumer.

I dispositivi mobili:

La Raccomandazione si sofferma sul crescente utilizzo di nuovi dispositivi mobili da parte degli utenti che accedono e effettuano transazioni online tramite l’e-commerce. Questo comporta il dovere, in capo ai governi ed alle imprese che aderiscono, di proporre all’utente informazioni chiare e facilmente reperibili anche attraverso i nuovi dispositivi e tenere conto quindi delle limitazioni tecnologiche o delle particolari caratteristiche del dispositivo eventualmente utilizzato dall’utente.

I mezzi di pagamento:

Altro tema affrontato dalla Raccomandazione è quello relativo ai metodi di pagamento ed alla protezione del ecomm_23077330_xlmeccanismo utilizzato. In particolare l’OCSE invita i governi e le parti interessate a lavorare insieme per sviluppare un livello minimo di tutela dei consumatori in tutta meccanismi di pagamento.

La sicurezza dei prodotti:

Si evidenzia come alcuni prodotti non sicuri che non possono essere venduti tradizionalmente, sono facilmente rintracciabili ed acquistabili online. L’OCSE quindi impone alle imprese ed agli stati aderenti di garantire e controllare che la vendita di tali prodotti non venga effettuata.

La privacy e rischi per la sicurezza:

La Raccomandazione si sofferma anche sulla privacy e la sicurezza dei dati personali dei consumatori finali che effettuano transazioni tramite l’e-commerce. In particolare, l’OCSE obbliga le imprese a proteggere la privacy dei consumatori, assicurando che le loro pratiche relative alla raccolta e all’utilizzo dei dati degli stessi siano lecite, trasparenti e giuste, consentano la partecipazione dei consumatori alla scelta e assicurino ragionevoli garanzie di sicurezza.

Secondo l’art. 49 della Raccomandazione, inoltre, le imprese dovrebbero gestire il rischio di sicurezza digitale ed implementare la sicurezza applicando misure per ridurre o mitigare gli effetti negativi relativi ai consumatori nella partecipazione nel commercio elettronico.

Il marketing:

L’OCSE impone alle imprese ed agli Stati aderenti di garantire al consumatore finale chiare informazioni circa la possibilità da parte delle imprese stesse di utilizzare i dati personali acquisiti tramite il sito anche per la finalità di marketing. Tale finalità, in particolare, deve risultare chiara e facilmente riconoscibile dal consumatore.

La risoluzione alternativa delle controversie:

La Raccomandazione invita le imprese e gli stati aderenti a dare la possibilità all’utente in caso di controversia di usare un metodo facile e sicuro di risoluzione delle controversie e delle problematiche eventualmente riscontrate tramite il sito web soprattutto nell’ambito transfrontaliero.

Date le suddette tematiche, indicate in maniera molto sintetica, in totale, la Raccomandazione consta di 3 parti, con un totale di 54 articoli molto chiari e di facile comprensione ed è stata sviluppata dall’OCSE Committee on Consumer Policy (CCP) in stretta consultazione con le imprese, la società civile e la comunità tecnica di Internet. Durante la preparazione della Raccomandazione, il CCP ha intensificato la cooperazione con altri organismi internazionali, come ad esempio gli Stati Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD), l’Associazione dei Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN), la protezione dei consumatori e internazionale Enforcement Network (dell’ICPEN) e il Gruppo di Lavoro Sicurezza e Privacy nell’ambiente Digitale (SPDE), di cui fa parte anche il Garante italiano per la protezione dei dati personali con funzione di vice-presidenza.

 

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