Patent Box: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

12/05/2016
di Giulia Rizza

Con Circolare n. 11/E del 7 Aprile 2016, Agenzia delle Entrate e Mise sciolgono i principali dubbi sollevati da associazioni di categoria e da professionisti in merito al Patent Box, l’agevolazione ai fini Irpef, Ires ed Irap per i redditi derivanti dall’utilizzo di software, disegni e modelli, brevetti industriali, marchi e know-how.

La circolare contiene chiarimenti sull’impianto generale dell’istituto, nonché soluzioni interpretative a quesiti pervenuti dai rappresentanti delle Associazioni di categoria e delle Professioni libere, anche al fine di agevolare la presentazione della documentazione relativa alle istanze di ruling.

Tra gli aspetti presi in esame, la definizione dei beni immateriali agevolabili, i metodi di calcolo, la determinazione del reddito agevolabile e l’oggetto dell’accordo preventivo.

Vediamo nel dettaglio i principali punti analizzati:

Spese di Marketing

Rientrano tra i costi qualificati da considerare anche le spese sostenute per “attività di presentazione, comunicazione e promozione”.

La circolare evidenzia che tali spese si potranno computare nel nexus ratio solo a condizione che siano riferibili ad un marchio oggetto di opzione, nei casi in cui lo stesso risulti agevolato come bene autonomo o come bene complementare ad altri IP.

Costo di ricerca fondamentale

Le spese per la ricerca fondamentale confluiscono nel nexus ratio in coincidenza con il periodo d’imposta nel corso del quale le conoscenze acquisite per loro tramite si traducono in ricerca applicata. La ricerca che non va a buon fine non deve essere considerata ai fini del rapporto.

Determinazione del reddito agevolabile

In caso di utilizzo diretto o indiretto del portafogli IP, il reddito agevolabile è costituito dalle componenti positive quali, ad esempio, “royalties implicite” o canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti ad essi connessi.

Ai fini della determinazione del reddito, assumono quindi rilievo i costi fiscalmente riconosciuti, compresi gli ammortamenti fiscalmente rilevanti.

Operazioni straordinarie

In caso di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda, la società incorporante, beneficiaria o conferitaria subentra nell’esercizio dell’opzione effettuata dalla società incorporata, scissa o conferente anche in relazione alla natura e all’anzianità dei costi da indicare nel rapporto costi qualificati e costi complessivi. L’Amministrazione finanziaria valuterà, in sede di controllo, se le operazioni straordinarie in esame abbiano effettivamente ad oggetto un’azienda che rispetti le condizioni previste.

La continuità della natura e dell’anzianità dei costi del dante causa in capo all’avente causa, permette a quest’ultimo di godere dell’agevolazione senza subire la penalizzazione prevista per i costi di acquisto degli IP.

Calcolo delle agevolazioni

L’Agenzia  esplica la procedura da seguire per determinare l’agevolazione spettante. Di seguito gli step da seguire:

  • Individuare il reddito agevolabile derivante dall’utilizzo diretto o indiretto del bene immateriale;
  • Calcolare il nexus ratio, dato dal rapporto tra i costi qualificati e i costi complessivi;
  • Effettuare il prodotto tra il reddito agevolabile ed il nexus ratio per ottenere la quota di reddito agevolabile.

La quota di reddito agevolabile non concorre a formare il reddito d’impresa per il 50 per cento del relativo ammontare. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e a quello in corso al 31 dicembre 2015 la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito d’impresa è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento.

Esercizio dell’opzione facilitato

Viene chiarito il rapporto tra l’esercizio dell’opzione e la presentazione dell’istanza di ruling, precisando che l’esercizio dell’opzione rimane valida quando l’istanza di ruling decade per mancata presentazione nei termini della documentazione integrativa e può essere esercitata anche tardivamente (“remissione in bonis”).

Nexus Ratio

Per consentire l’accesso al regime anche a quelle aziende non ancora dotate di sistemi analitici di contabilità gestionale, per il primo triennio la determinazione del nexus ratio è facilitata e può essere fatta considerando i costi qualificati e i costi complessivi come grandezze aggregate, vale a dire senza distinzione per singolo bene immateriale.

La circolare chiarisce numerosi dubbi in merito ad uno dei principali incentivi allo sviluppo di asset immateriali, fondamentali per accrescere la competitività delle imprese, come evidenziato anche dalla Commissione Europea, che dal 2010 indica la necessità di incrementare gli obiettivi di crescita attraverso investimenti in spesa di ricerca e sviluppo .

Soprattutto in Europa, le imprese ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale sono quelle che contribuiscono a sostenere concretamente la crescita economica, sia in termini di prodotto interno lordo che di occupazione.

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