Diritto d’autore digitale: il sito web

27/05/2016
di Giulia Rizza

La rivoluzione delle tecnologie digitali, in special modo dell’informatica e di internet, ha comportato lo sviluppo di nuovi strumenti per gli internauti, ridisegnando gli scenari del diritto d’autore ed innescando nuove e interessanti dinamiche del processo creativo.

L’ordinamento italiano riconosce la tutela del diritto d’autore a “tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o l’espressione”.

La privativa nasce con la creazione dell’opera dell’intellettuale che sia espressione del contributo personale dell’autore e che non costituisca la mera riproduzione di un’opera preesistente, e riconosce all’autore o al suo avente causa diritti patrimoniali e diritti morali sull’opera.

I diritti morali tutelano dall’uso lesivo da parte di terzi dell’opera tale da stravolgere la personalità dell’autore manifestata nell’opera, e sono quindi inalienabili. Al contrario, i diritti di sfruttamento economico possono essere ceduti a tersi e la loro durata è limitata nel tempo: 70 anni dopo la morte dell’autore.

Cassazione, provider e trattamento datiAnche i siti web, se presentano caratteristiche di originalità e creatività adeguate, possono essere qualificati come vere e proprie opere dell’ingegno, godendo così della tutela riconosciuta al diritto d’autore.

I requisiti di originalità e creatività potranno riscontrarsi tanto nel caso in cui si utilizzino materiali inediti, appositamente creati per il determinato sito, quanto nell’ipotesi in cui ad essere originale sia la presentazione di materiali preesistenti.

Gli elementi da tutelare

Oltre alle eventuali informazioni obbligatorie che deve contenere (si pensi alle condizioni di utilizzo e di trattamento dei dati, ovvero ai dati anagrafici dell’impresa in caso di siti aziendali), il sito web si compone di molteplici elementi che godono di tutele differenti.

  1. TESTI E MULTIMEDIA

I testi pubblicati sui siti internet, nonché eventuali immagini e contenuti multimediali, sono tutelati dal diritto d’autore. All’avente diritto è quindi riconosciuta una privativa sul materiale realizzato, che gli consente di impedire a terzi non autorizzati qualsiasi forma di sfruttamento o godimento, salvo eventuali eccezioni quali la riproduzione per uso personale o per finalità esclusivamente didattiche.

Se i diritti di sfruttamento sono di privativa del proprietario del sito web, per disentincivare l’uso non autorizzato è possibile inserire uno specifico disclaimer sul portale. Tuttavia, la mancata presenza di tale indicazione non autorizza terzi ad utilizzare liberamente opere protette da copyright. Lo stesso vale in relazione a eventuali marchi d’impresa presenti sul sito.

  1. FOTOGRAFIE

Discorso leggermente diverso per le fotografie: la legge, infatti, distingue tra opere fotografiche e fotografie semplici.

Le fotografie artistiche sono elevate al rango di opere dell’ingegno, ed i relativi diritti di utilizzazione economica durano sino al termine del 70° anno dopo la morte dell’autore, indipendentemente dal momento in cui l’opera è stata resa lecitamente disponibile al pubblico.

Le fotografie c.d. semplici sono quelle in cui manca la connotazione artistica, intesa come la necessaria impronta personale e propria del fotografo, la peculiare capacità di esprimersi sul soggetto in modo tale da suscitare impressioni. I diritti di esclusiva durano 20 anni dalla produzione della fotografia, ma la riproduzione non è considerata abusiva soltanto se la fotografia riporta nome dall’autore e anno di realizzazione (e eventualmente nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata) .

Le fotografie pubblicate on-line possono quindi essere liberamente utilizzate qualora manchino tali informazioni (che possono essere inserite anche tramite digital watermark), salva l’eventuale malafede del riproduttore. Ad esempio, anche in assenza delle informazioni richieste, non sono liberamente riproducibili le immagini scaricate da un profilo social. Se si intendono utilizzare per il proprio sito web opere di terzi, è pertanto opportuno assicurarsi di avere le relative autorizzazioni.

  1. LAYOUT E FONT

La particolare disposizione degli elementi che compongono la pagina web, nonché eventuali caratteri di scrittura innovativi, possono essere tutelati anche come modelli industriali. Al titolare di un design registrato è riconosciuta una privativa di 25 anni, mentre il design non registrato gode di una tutela minore di 3 anni dalla prima divulgazione.

  1. NOME A DOMINIO

Il nome a dominio è il nome assegnato al sito web, costituito da una serie di stringhe separate da punti, ad esempio www.consulentelegaleinformatico.it. Oltre alla primaria funzione tecnica di indirizzamento, ha anche natura di segno distintivo, in quanto consente all’utente della rete di collegare un sito ad un determinato soggetto.

Il Top Level Domain è la parte finale della stringa (il .it dell’esempio),  e può identificare una zona territoriale spesso identificata con uno stato (domini di primo livello nazionali), oppure una tipologia di sito (ad es. .com, .info). Le varie estensioni registrabili sono scelte dalla ICAAN, l’autorità preposta che dal 2012 ha permesso la registrazione di una moltitudine di nuovi domini di primo livello (.boutique, .xyz etc.).

Il dominio di secondo livello è la parte che identifica in modo specifico un sito web e ne permette l’accesso (consulentelegaleinformatico), distinguendolo dagli altri.

Se è pur vero che in tema di registrazione dei nomi a dominio vige il principio del “first come, first served”, per cui vengono assegnati a chi primo ne faccia richiesta, il titolare di eventuali diritti sulla componente distintiva del nome a dominio ha comunque titolo per contestare la registrazione di un dominio corrispondente al proprio nome o al proprio marchio.

Sono infatti sempre più diffusi i casi di registrazioni di domini identici, simili o incorporanti marchi altrui (domain grabbing) al fine di procurarsi un profitto dall’illegittimo sfruttamento del segno.

prop_intell_6496911_xxlIl titolare del marchio si vedrà così preclusa la possibilità di registrare il dominio corrispondente al proprio segno ma, soprattutto in caso di marchi notori, vedrà il proprio segno distintivo indebitamente sfruttato da un terzo, che beneficerà della proprietà industriale altrui in termini di accessi al sito e visibilità del portale.

Marchio, come difenderlo

In tali casi, l’ordinamento ha previsto diverse modalità di tutela.

Qualora sussistano determinati requisiti (interesse legittimo del richiedente la procedura sul segno distintivo corrispondete al dominio; mancanza di interesse legittimo sul segno del titolare del dominio; registrazione e uso in male fede del dominio) il titolare del marchio può attivare una procedura amministrativa che, con tempi e costi contenuti, permette di ottenere la rassegnazione del nome a dominio contestato. E’ inoltre possibile il ricorso all’autorità giudiziaria per richiedere la rassegnazione del dominio, sia in ragione della contraffazione del proprio segno distintivo, sia, nel caso in cui il domain grabber sia un imprenditore, per ipotesi di concorrenza sleale.

Internet è ormai il principale strumento di comunicazione di massa: le opportunità offerte dalla rete consentono infatti di raggiungere livelli di visibilità precedentemente impensabili.

Già nella fase di progettazione del portale, è quindi fondamentale valutare eventuali criticità in merito ai molteplici contenuti dello stesso, sia per tutelare al meglio le proprie privative, che per prevenire e gestire il rischio di non-conformità alle norme e di conflitti di interesse.

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