eIDAS in vigore da domani, ma l’Italia non è pronta
Domani, 1 luglio 2016, è il giorno in cui il Regolamento 910/2014/UE, meglio noto come eIDAS (Electronic Identification Authentication and Signature) entrerà in vigore, sostituendo la Direttiva 1999/93/EC. Così come altri regolamenti, ultimo quello sulla Data Protection (GDPR), esso prevede un’immediata validità e applicazione in tutti gli stati Membri senza necessità di atti di recepimento nazionali.
Ricordiamo che eIDAS andrà a regolamentare, al fine di supportare lo sviluppo del Digital Single Market, i mezzi di identificazione ed autenticazione elettronica e i servizi fiduciari (firme elettroniche, sigilli elettronici, validazioni temporali elettroniche, servizi elettronici di recapito certificato, autenticazione di siti web, conservazione di firme, sigilli o dei relativi certificati). Regole comuni, dunque, per disciplinare la validità dei documenti e delle firme elettronici.
Sarà così, da domani, anche in Italia?
Non proprio, nel nostro Paese, infatti, si lavora ancora per armonizzare il CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) ai principi europei. Considerato che in Italia servizi fiduciari e firma digitale remota sono talmente sviluppati da porla tra i primi paesi europei in tale ambito, si sta sprecando un vantaggio competitivo per lungaggini e ‘pasticci’ a livello legislativo.
E’ di questi giorni la pubblicazione della seconda versione dello “Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell’amministrazione digitale (A.G. n. 307)” ma numerosi sono stati i rilievi critici mossi dal Consiglio di Stato prima e dal Garante per la protezione dei dati personali poi, condivisi anche da professionisti ed associazioni di settore.
Su quest’ultimo tema pubblicheremo a breve un approfondimento specifico a cura dell’Avv. Elisa Fontanelli, nel frattempo negli articoli di seguito la sintesi di quanto accaduto in tema di CAD, eIDAS, SPID negli ultimi mesi.
Nuovo CAD: occasione per fare chiarezzaMarzo 2016 Auspichiamo che il legislatore delegato tenga conto della delicatezza del momento storico in cui ci troviamo, al fine di rendere effettiva la rivoluzione digitale della PA di cui si è reso protagonista. L’adeguamento all’eIDAS, in questo senso, oltre ad essere necessario può essere utile occasione per avvicinare ancora di più gli utenti a queste tipologia di strumenti, creando le condizioni per un mercato digitale effettivo nel quale gli ambiti applicativi degli obblighi normativi, ricadenti sugli stessi operatori economici, risultino chiari |
Firma elettronica, la Ue spinge sulla neutralità tecnologicaCor.Com – Novembre 2015 L’eIDAS, il regolamento europeo che entrerà in vigore a luglio 2016, consentirà la creazione di un contesto giuridico e tecnico comune europeo. L’analisi dell’avvocato Valentina Frediani |
Novità SPID: i quattro regolamentiSettembre 2015 Sono finalmente operative le regole per lo SPID, ovvero il sistema che permette l’uso per ogni cittadino di una password unica, il c.d. ‘Pin unico’, ed utile ad accedere online via web, tramite pc, tablet o smartphone a tutti i servizi siano essi pubblici (dal fisco alla sanità) che privati. |
Documenti informatici: ecco finalmente le regole tecnicheGennaio 2015 Le nuove regole tecniche, specificando concetti insiti nel Codice dell’amministrazione digitale (CAD), ordinano in maniera sistematica la materia della formazione e gestione documentale. L’Europa, come sempre, sembra muoversi più velocemente. Basti pensare al Regolamento 910/2014/UE cosiddetto eIDAS – Electronic Identification and Trust Services for Electronic Transactions in the Internal Market – sull’identificazione elettronica e sui servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno. |
Privacy: nuove regole per impronte digitali e firma grafometricaGennaio 2015 Nel provvedimento viene peraltro sottolineato come le Linee Guida debbano tener conto del recente Regolamento eIDAS (on eIectronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market)…. |
Regolamento EIDAS: digitalizzazione come strumento di comunicazione tra i Paesi UEIl nuovo assetto regolamentare, stabilendo le linee guida per servizi fiduciari e transazioni elettroniche e, altresì, condizioni comuni per il riconoscimento reciproco dei mezzi di identificazione elettronica, mira a creare un terreno operativo omogeneo ed una interazione più diretta tra stati membri che potranno contare sul regime transfrontaliero condiviso, e sulla garanzia dell’accesso ai servizi on line offerti dagli Stati membri mediante un’identificazione e un’autenticazione sicure. |
Decreto del fare: l’Istituzione del Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitaleNovembre 2014 Fatto questo breve excursus sulle nuove regole in materia di identità digitale, non rimane che stabilire un loro efficace raccordo il nuovo Regolamento europeo n. 910/2014 rubricato eIDAS, sulla Identificazione elettronica e sui servizi fiduciari. Il regolamento è entrato in vigore il 17 settembre 2014 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri UE. L’adozione di un sistema unico di identificazione digitale, nonché di ulteriori servizi fiduciari, come la firma digitale e il timbro elettronico – il quale costituisce la firma della persona giuridica (differenziandosi dalla firma elettronica della persona fisica) – favorirà non solo le transazioni cross-border, ma faciliterà la diffusione di questi strumenti anche in ambiti dove ancora non sono utilizzati. |
Il regolamento europeo in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari. L’Italia è pronta?Settembre 2014 Il 23 luglio 2014 il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea hanno adottato il regolamento in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, abrogando al contempo la direttiva 1999/93/CE. L’iniziativa nazionale è diretta a sfruttare al meglio, in ambito pubblico e privato, il suo attuale potenziale per arrivare al 2016 (il primo luglio 2016 è la data a decorrere dalla quale il regolamento diventa definitivamente operativo, con qualche eccezione di cui all’art. 52 dello stesso) con tutte le carte in regola. |