Calcio 2.0: sfruttamento delle immagini del campionato di Lega Calcio Serie A sul web
La commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi relativi al campionato calcistico di Serie A in Italia è relativamente recente. Infatti, fino agli anni ‘80, non esisteva alcuna disciplina che regolamentasse la questione, e, per consuetudine, qualsiasi troupe televisiva poteva accedere agli stadi. Tuttavia, in concreto la messa in onda delle partite di campionato, anche per ragioni organizzative, avveniva ad opera della RAI, sulla base di un regolamento interno non negoziato con la Lega Calcio.
A partire dal 1981, Lega Calcio e Rai stipularono degli accordi che permettevano alla Rai di ottenere l’esclusiva della trasmissione tv delle partite sportive, trasmettendo gli eventi in diretta tv gratuitamente.
Nel 1993, sulla base dei modelli anglo-statunitensi, viene introdotto anche in Italia l’istituto dei diritti televisivi criptati, ed il mercato dei diritti audiovisivi sportivi ha così assunto un ruolo decisivo e preminente non solo per la vita e la sopravvivenza del mondo del calcio, ma anche per la tenuta e lo sviluppo del mercato delle comunicazioni.
Ad oggi, la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi relativi ai campionati, alle coppe ed ai tornei professionistici a squadre in Italia è disciplinata dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 (c.d. Legge Meloni).
Il Decreto, riconducendo al riguardo il nostro Paese nell’alveo degli orientamenti prevalenti a livello comunitario, sancisce la contitolarità di tali diritti in capo all’organizzatore della competizione (Lega Calcio Serie A) e all’organizzatore dell’evento (società sportiva che assume la responsabilità e gli oneri dell’organizzazione di ciascuna gara).
I diritti esclusivi audiovisivi sugli eventi sportivi risultano essenzialmente i seguenti:
- fissazione e riproduzione, diretta o indiretta, temporanea o permanente;
- comunicazione al pubblico di riprese, fissazioni e riproduzioni;
- distribuzione, noleggio e prestito dell’originale e delle copie di riprese, fissazioni o riproduzioni;
- elaborazione o riproduzione, anche parziali, delle emissioni per nuove trasmissioni o per nuove fissazioni;
- utilizzazioni pubblicitarie e promozionali;
- conservazione in archivio.
In relazione al Campionato di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa, Campionato Primavera, Coppa Italia Primavera e Supercoppa Primavera, l’esercizio dei relativi diritti audiovisivi sportivi è attribuito alla Lega Calcio Serie A. La loro commercializzazione avviene mediante procedure competitive di assegnazione dei diritti agli operatori del mercato nazionale e internazionale, sotto il vigile controllo dell’Agcom e dell’Agcm, sulla base di linee guida predeterminate dalla Lega Calcio Serie A nel relativo Regolamento, in modo da garantire ai partecipanti alle procedure competitive condizioni di equità, trasparenza e non discriminazione.
Tale sistema incontra un limite nel diritto di cronaca. L’art.5 del Decreto riconosce, infatti, agli operatori della comunicazione il diritto di cronaca relativo a ciascun evento della competizione.
Viene in primo luogo stabilito che non costituisce pregiudizio alla privativa riconosciuta alla Lega Calco ed alle società sportive la semplice comunicazione del risultato in tempo reale, poiché non viene meno, in questo caso, l’interesse del pubblico alla visione dell’autentico bene protetto dalla disposizione in questione, cioè lo “spettacolo sportivo”.
Il diritto di cronaca è quindi identificato come “resoconti di attualità” (art. 5, comma 3), di durata complessiva di otto minuti per giornata (composta da sabato e domenica, qualora gli eventi siano disputati in entrambi i giorni), di cui non più di quattro minuti per giorno solare (il sabato o la domenica) e non più di tre minuti per singolo evento. Quale resoconto di un fatto già passato, la cronaca va esercitata solo in differita e per un periodo in cui la notizia può considerarsi ancora di attualità (quarantotto ore successive al termine dell’evento); ciò salvo in radio, dove la cronaca può essere anche in diretta.
Sul punto si evidenza la decisione del 2003 del Tribunale di Roma che ha stabilito il divieto di trasmissione via MMS dei goals, in quanto non costituisce una legittima esplicazione del diritto di cronaca. Le immagini raffiguranti aspetti salienti dell’evento sportivo (quali l’azione cruciale del goal) e la tempistica di pubblicazione (quasi in diretta) determinano un’illegittima anteprima dello spettacolo calcistico e costituiscono atti di concorrenza sleale nei confronti delle società titolari dei diritti di diffusione, cui viene riconosciuto il diritto di stabilire le modalità di accesso strumentale alla diffusione della manifestazione sportiva.
Il diritto di informazione è infatti finalizzato ad informare il pubblico dell’avvenimento, delle modalità di svolgimento e del suo esito, ma non può consentire la riproduzione della manifestazione sportiva attraverso riprese filmate ed immagini diffuse durante lo svolgimento della gara.
Nel rispetto del diritto di cronaca, non pregiudica quindi lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo e dei suoi aggiornamenti, adeguatamente intervallati.
E’ quindi lecito il sito web che pubblichi la diretta testuale e/o sonora, minuto per minuto, dell’evento seguito. Tuttavia, non è consentito ai soggetti che non hanno acquistato il diritto oneroso di sfruttamento economico degli eventi sportivi, trasmettere, anche sul web, immagini e/o video riguardanti gli eventi.