Fatturazione elettronica B2B tra privati, un buon inizio?
Dopo il fermo tecnico utile per adeguare il sistema informatico ad aggiungere la modalità di gestione delle fatture B2B, il 9 gennaio scorso è partita ufficialmente la Fatturazione Elettronica tra i privati in Italia. In particolare, il Sistema di Interscambio è stato sospeso come dalla notizia pubblicata sul sito fatturapa.gov.it:
“il Sistema di Interscambio non sarà disponibile dalle ore 22:00 del 31 dicembre 2016 alle ore 08:00 del 09 gennaio 2017. Pertanto tentativi di trasmissione di file fattura e file notifica effettuati nel periodo indicato non andranno a buon fine”.
Sarà un buon inizio?
L’utilizzo della fatturazione elettronica tra i privati trae le sue origini dalla comunicazione COM(2010)712 della commissione europea al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni del 2 dicembre 2010 che aveva come oggetto Sfruttare i vantaggi della fatturazione elettronica in Europa. La stessa indicava la fatturazione elettronica come uno scopo fondamentale utile alla realizzazione di un Mercato Unico Digitale in tutta Europa e invitava gli Stati membri ad eliminare gli ostacoli normativi e tecnici in grado, purtroppo, di impedire l’adozione della fatturazione elettronica da parte di tutti i cittadini.
A seguito della suddetta comunicazione, viene emanata finalmente, la Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici con lo scopo di introdurre uno standard europeo in materia, specificando gli elementi minimi obbligatori della fattura elettronica negli appalti pubblici.
La stessa viene vista come lo strumento legislativo utile ad affrontare e risolvere gli ostacoli rilevati dalla Commissione nel 2000 e quindi di addivenire ad un risparmio stimato in 240 miliardi di Euro annui.
Tra i considerando presenti nella Direttiva 2014/55/UE rintracciamo l’ambito su cui la stessa incide:
- rimuovere o ridurre gli ostacoli al commercio transfrontaliero dovuti alla coesistenza di una pluralità di requisiti giuridici e norme tecniche sulla fatturazione elettronica e alla mancanza di interoperabilità (cfr. considerando n. 5);
- promuovere la diffusione della fatturazione elettronica negli appalti pubblici (considerando n. 6);
- eliminare la molteplicità di norme tecniche non interoperabili al fine di permettere agli operatori economici di partecipare ad appalti transfrontalieri più facilmente e quindi aumentare il funzionamento del mercato interno (considerando n. 44).
La Direttiva 2014/55/UE pertanto si sofferma su alcuni concetti base:
- come definire una norma tecnica unitaria applicabile ai singoli Stati al fine di ottenere una fattura valida dal punto di vista legale (validità “ad substantiam” e “ad probationem”) in qualunque Stato essa venga emanata, trasmessa e/o ricevuta;
- definire gli elementi essenziali della fattura elettronica (a livello di forma che consenta la rappresentazione di una fattura mediante il modello semantico “core”) che tutte le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettare;
- individuare i fondamenti su cui basare l’interoperabilità e l’automazione dei processi.
Al fine di applicare tale normativa il working group Electronic Invoicing, istituito presso il European Committee for Standardization (CEN) nel settembre 2014, che gestisce i problemi di standardizzazione e progetti sull’utilizzo di scambio elettronico di dati (EDI) nell’amministrazione (e-government) e in attività (e-business), ha elaborato l’insieme di norme necessarie per l’attuazione della Direttiva. Tutto quanto sopra detto a livello europeo, si è cercato di introdurlo e riportarlo in Italia.
Nel nostro paese, la fattura elettronica tra privati veniva introdotta con il D.lgs. 127/2015 del 5 agosto 2015 relativo alla “trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici”, insieme alla riforma fiscale di cui alla Legge n. 23/14 dell’11 marzo 2014, che si occupava di rapporti tra fisco e contribuente, trasmissione telematica delle operazioni IVA e di misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese.
Con il D.lgs. 127/2015, è stato previsto in particolare, che il Sistema di Interscambio fino ad allora usato per la trasmissione delle fatture elettroniche con la pubblica amministrazione diventasse lo strumento con cui i soggetti privati possono scambiarsi le proprie fatture elettroniche (B2B).
Per permettere ciò quindi il formato FatturaPA, utilizzato per la formazione e trasmissione delle fatture elettroniche verso le Pubbliche Amministrazione doveva essere adeguato per permettere anche la fatturazione elettronica tra privati, con decorrenza dal 1° gennaio 2017.
Il nuovo formato è utilizzato sia per la fatturazione elettronica verso la PA sia per la fatturazione elettronica tra privati, secondo un unico tracciato XML e sempre attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), che è a disposizione anche per i rapporti commerciali tra privati, come previsto dal D.lgs. n. 127/2015.
E adesso?
Ora quindi le Pubbliche Amministrazioni e i loro fornitori, oltre a tutti i soggetti che intendono utilizzare il Sistema di Interscambio per la fatturazione tra privati, devono quindi configurare i propri sistemi informatici per utilizzare esclusivamente il nuovo tracciato XML ed il relativo schema XSD per tutte le trasmissioni di fatturazione.
L’Agenzia delle Entrate ha promulgato il 28 ottobre 2016 le regole tecniche che individuano tutte le informazioni, compresi i termini di trasmissione dei dati al sistema. Le stesse regole sono comuni sia al predetto D.Lgs. 127/2015 sia al più recente D.L. 193/2016 (Legge di stabilità 2017).
Le imprese che vogliono iniziare con la fattura elettronica devono decidere quindi a quale normativa aderire, tenendo presente che entrambe prevedono la trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute.
L’alternativa è:
- l’articolo 4, comma 1 del D.L. 193/2016 (Legge di stabilità 2017): “In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento e di quelle ricevute e registrate […]” (obbligatorietà);
- l’articolo 1 comma 3 del D.Lgs 127/2015: “Con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008). L’opzione ha effetto dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio” (opzione).
Naturalmente se si sceglie la seconda alternativa, viene eliminata l’obbligatorietà della trasmissione trimestrale di cui alla prima alternativa, perché la società che sceglie l’opzione prevista dal D.lgs. 127/2015, utilizzerà il Sistema di Interscambio per scambiare le fatture elettroniche con i propri clienti e, così facendo, l’Agenzia delle Entrate acquisirà automaticamente i dati delle fatture.
Quindi?
Dal 1° gennaio 2017 (in realtà dal 9 gennaio):
- i privati possono trasmettere tramite il sistema di interscambio, gestito dall’Agenzia delle entrate:
- è stato previsto un nuovo formato FatturaPA 1.2
- le fatture ai propri clienti privati;
- i dati delle proprie fatture attive e passive all’Agenzia delle entrate.
- i privati possono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi.
Le società, ora, devono scegliere, entro il 31 marzo 2017, se iniziare a tenere la contabilità mediante l’utilizzo della fattura elettronica tra privati. Forse sarebbe stato meglio per le imprese italiane un avvio graduale e progressivo, come avvenuto per la fattura elettronica verso PA e non la previsione di un termine così repentino.
Naturalmente, si ricorda che sussiste l’obbligo di conservazione digitale delle fatture elettroniche. In specifico, le fatture, corredate delle ricevute di presa in carico e accettazione del Sistema di Interscambio, sono documenti informatici con valore legale e vanno conservate in modalità tale da garantire le caratteristiche individuate dal D.Lgs. n. 82/2005, ovvero il Codice dell’amministrazione digitale (CAD).
Suggerimenti per migliorare la fatturazione elettronica tra privati?
Dall’analisi sopra brevemente effettuata, avendo la possibilità di esprimere dei suggerimenti, essi sarebbero essenzialmente:
- migliorare il quadro giuridico oggi vigente sul tema della fatturazione tra privati a livello fiscale unendo le previsioni presenti nei D.lgs. nn. 127/2015 e 193/2016;
- allineare il sistema interno alla norma tecnica europea, garantendo innanzi tutto l’interoperabilità prevista della Direttiva 55/2014 a livello semantico e una progressiva dismissione del formato XML FatturaPA. L’implementazione della Direttiva è prevista infatti entro novembre 2018 per le PA (con un ulteriore anno di tempo per quelle locali) e richiede la definizione di linee guida essenziali per il raggiungimento degli obbiettivi europei comuni elaborate in un ambito multi-stakeholder come i vari forum istituiti in Europa.