Speciale Proprietà intellettuale. Marchi, domini e copyright: la tutela in Cina

14/02/2017
di Giulia Rizza

Proprietà Intellettuale e business internazionale. Proseguiamo il nostro Speciale IP volando fino in Cina. Secondo i dati Eurostat, nel 2015 l’interscambio commerciale tra Italia e Cina è stato pari a 38,6 miliardi di euro, ed i più recenti dati statistici italiani ed europei confermano la tendenza positiva delle esportazioni italiane verso la Cina, diventato il maggiore mercato del mondo per l’e-commerce.

Tuttavia, nonostante l’ incremento delle attività di enforcement, anche il fenomeno della contraffazione continua a crescere. Conoscere gli strumenti a tutela del portafogli IP (Proprietà Intellettuale) consente di impostare un’efficace strategia di tutela in un mercato strategico come quello cinese.

Proprietà intellettuale e Marchi

Proprietà intellettualePossono essere registrati come marchio i segni distintivi, che non pregiudichino i diritti altrui, atti a distinguere beni e/o servizi di persone fisiche e/o giuridiche, incluse parole, immagini, lettere, numeri, simboli tridimensionali e combinazioni di colori e/o di tali segni e, dal 2014, anche i suoni.

E’ consigliabile avviare la procedura di registrazione del brand con largo anticipo rispetto all’effettivo uso in Cina: le privative di costituiscono infatti a partire dalla data di registrazione. Per limitare la contraffazione dei marchi e fornire maggiori strumenti di tutela, l’ultima riforma ha ampliato le ipotesi di registrazione in mala fede al deposito di un marchio uguale e/o simile a quello di un soggetto che il depositante conosce in virtù di precedenti rapporti commerciali.

In alternativa al deposito presso l’Ufficio marchi nazionale (SIPO,), è possibile ottenere una registrazione valida mediante la procedura internazionale presso la WIPO: la Cina aderisce infatti sia all’Accordo (1989) che al Protocollo (1995) di Madrid.

Al fine di ampliare l’ambito di tutela dei propri marchi e migliorare l’approccio del consumatore cinese al prodotto, anche prima di introdurre il proprio brand in Cina, sarebbe necessario valutare l’opportunità di registrare, oltre alla componente verbale e/o grafica adottata:

  • traduzione letterale dei marchi aventi carattere distintivo (es. Apple Computers, ‘Ping Guo’, 苹果);
  • translitterazione mediante il pinyin[1], in particolare del marchio che ha già acquisito una reputazione tra i consumatori cinesi (es.: McDonald’s, ‘Mai Dang Lao’, 麦当劳);
  • combinazione di traduzione letterale e fonetica, anche associando un significato positivo nella cultura cinese (es.: Coca-Cola, ‘Ke Kou Ke Le’, 可口可乐 – «assaggia e sii felice»).

La domanda di registrazione del marchio deve indicare i prodotti ed i servizi per i quali si intende richiedere la protezione, usando come riferimento le classi contenute nella Classificazione internazionale di Nizza. Con la riforma è stata introdotta la possibilità di rivendicare più classi con un’unica domanda; sono stati inoltre introdotti nuovi termini procedurali, consentendo di ridurre le tempistiche di concessione.

Superato l’esame degli Uffici ed eventuali opposizioni di terzi, viene concessa la registrazione del marchio. La tutela ha durata di dieci anni, rinnovabile per ulteriori periodi di dieci anni. Tuttavia, il mancato uso di un marchio per un periodo continuativo di tre anni, può comportare la decadenza della registrazione.

Nomi a dominio

Nomi a dominioLa prima connessione online cinese è del 20 Settembre 1987, quando venne inviata una email in Germania dall’I.C.A. (Institute Computer Application) di Pechino. Nell’ottobre del 1990 venne creato il dominio “.cn”, riconosciuto dalla NSF (National Science Fundation) dopo quasi quattro anni.

Il CNNIC (China Internet Network Information Center) è l’autorità nazionale incaricata, in particolare, della registrazione ed amministrazione dei Country Code top-level domain names cinesi (“.cn” e “.china”) e dei Generic top-level domain names “.公司” e “网络”, nonchè dell’assegnazione ed allocazione degli indirizzi IP.

In relazione al dominio “.cn” sono previste due differenti categorie di second-level domain names:

  • Category domain names, che specificano l’ambito del dominio. Es. “ac.cn” per le istituzioni accademiche; “com.cn” per le attività commerciali; “edu.cn”, per le istituzioni scolastiche.
  • Regional domain names, corrispondenti alla sigla di una specifica regione amministrativa cinese, ad es. BJ – Beijing; SH – Shanghai.

Il dominio “.china”, adottato per incentivare l’uso delle nuove tecnologie anche tra gli utenti meno avvezzi ai caratteri latini, è disponibile sia in caratteri semplificati (.中国) che in caratteri tradizionali (.中国), e consente di registrare domini, non più lunghi di venti caratteri, contenenti ideogrammi cinesi, lettere e/o numeri romani. Il CNNIC ha inoltre stabilito che ai soggetti titolari di un nome di dominio .cn in caratteri cinesi, verrà automaticamente attribuito il medesimo dominio utilizzando il TLD .china, sia in caratteri semplificati che in caratteri tradizionali.

Gli individui e/o le organizzazioni, appartenenti a paesi determinati e che siano in gradi di assumersi responsabilità civili alla luce della normativa nazionale, possono richiedere la registrazione di un dominio nazionale ad uno dei Registrar riconosciuti sia dal Ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione sia dal CNNIC.

L’assegnazione dei nomi di dominio è basata sul principio del first come, first served. Nonostante le condizioni di registrazione vietino l’utilizzo di marchi e/o nomi altrui, il CNNIC non applica nessun tipo di verifica sul rispetto della disposizione. Anche per anticipare eventuali registrazioni di terzi non autorizzati, sarebbe quindi opportuno acquisire una serie di domini identici, simili e/o comunque incorporanti il proprio brand.

In caso di controversie in tema di nomi a dominio, è possibile sia attivare un procedimento amministrativo, come previsto dalla CNDRP (CNNIC Dispute Resolution Policy), che rivolgersi ad una corte cinese.

Diritto d’autore

Proprietà intellettualeLa normativa cinese, così come in Italia, stabilisce che il diritto d’autore nasce automaticamente con la creazione dell’opera originale, creativa e riproducibile su sopporto, senza bisogno di alcuna registrazione. Tuttavia il certificato di registrazione fa presumere, fino a prova contraria, la titolarità del diritto.

Le privative patrimoniali dell’autore sono garantite durante la vita e sino a cinquant’anni dopo la morte. Nell’ipotesi in cui il titolare sia una persona giuridica o un ente privo di personalità giuridica, il termine si estende per cinquanta anni dopo la pubblicazione dell’opera. La protezione dei diritti morali è invece illimitata nel tempo.

In caso di eventuali controversie in materia di diritto d’autore, in virtù degli obiettivi perseguiti, è possibile azionare strumenti di tutela giudiziaria (necessaria per richiedere il risarcimento del danno) ed amministrativa (ad es. per ottenere solamente l’inibitoria temporanea dell’illecito), nonchè stragiudiziali, quali l’arbitrato e/o accordi negoziali. La tutela è garantita anche agli stranieri che, ai sensi della Costituzione, potranno agire per proteggere i propri diritti ed interessi legittimi.

[1] Sistema di trascrizione in caratteri latini della pronuncia del cinese moderno.

Riproduzione riservata ©

ALTRE NEWS

La Dematerializzazione Documentale: Fatturazione elettronica, Conservazione, Firma Digitale e PEC

Cosa significa aprire la propria azienda alla digitalizzazione? Innanzitutto adottare nuovi paradigmi organizzativi progettando e gestendo, in maniera integrata, i processi e le attività che… Leggi Tutto

Intercettazioni, Whatsapp & Privacy: commento alla sentenza

Intercettazioni dei messaggi scambiati tramite la piattaforma whatsapp: il recente intervento della Suprema Corte nella Sentenza n°32146/17 ad opera della IV Sezione Penale, ridefinisce i… Leggi Tutto

Controlli sui pc dei dipendenti: solo se “mirati” e resi noti

Il datore di lavoro non può controllare il contenuto del computer del dipendente senza averlo preventivamente informato, violando così il rispetto della sua libertà e… Leggi Tutto

COLIN & PARTNERS

CHI SIAMO


Consulenza legale specializzata sul diritto delle nuove tecnologie

CONOSCIAMOCI
CHI SIAMO

Cultura e innovazione

SPEECH & EVENTI


Le nostre competenze a disposizione della vostra azienda

I prossimi appuntamenti

Siamo felici di dare il nostro contributo in numerosi eventi che trattano di nuove tecnologie e business digitale sotto vari aspetti. Il nostro apporto si ispira ai temi di interesse legale che, sempre più spesso, coinvolgono l’intera organizzazione.

Inoltre, a cadenza mensile, organizziamo il Colin Focus Day, un incontro di approfondimento gratuito sempre molto apprezzato. A Milano, o in videoconferenza, il Colin Focus Day è occasione di confronto e networking su temi legali-informatici e business.

CONTATTACI

OPERIAMO
A LIVELLO
GLOBALE


Tel. +39 0572 78166

Tel. +39 02 87198390

info@consulentelegaleinformatico.it

Compila il form






    * Informativa Privacy Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo quanto stabilito dal regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR.

    * (campo obbligatorio)
    Questo sito è protetto da reCAPTCHA e vengono applicate l' Informativa sulla Privacy e i Termini e Condizioni di Google.