Nuovi obblighi per i Call center: le scadenze del 2 marzo
Attività di Call center: una scadenza importante quella del 2 marzo 2017. E’ infatti questo il termine entro il quale gli operatori che abbiano localizzato, prima del 1° gennaio 2017 e anche tramite terzi, la suddetta attività al di fuori del territorio nazionale e dell’UE, devono procedere alle comunicazioni introdotte quale obbligo dall’articolo 1, comma 243, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
- L’omessa o tardiva comunicazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro per ciascun giorno di ritardo.
Gli obblighi di comunicazione possono essere osservati inserendo le informazioni nel modulo da inviare tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: comunicazioni.callcenter@pec.mise.gov.it
Le FAQ del Ministero dello sviluppo economico chiariscono meglio i soggetti coinvolti: non solo le aziende che svolgono in prevalenza o in esclusiva attività di call center, ma anche tutti gli operatori economici (esclusa quindi la PA e qualunque soggetto operi svolga un’attività non correlata – direttamente o indirettamente – ad uno scopo di lucro) che, mettendo a disposizione del pubblico numerazioni telefoniche, configurano un’attività di call center, seppur residuale, all’interno dell’attività di business prevalente.
Sono soggetti alle prescrizioni di legge sia gli operatori che svolgono servizi di call center attraverso una struttura interna che coloro che si affidano a società in outsourcing. In quest’ultimo caso la norma ha prevede esplicitamente una responsabilità solidale tra committente e gestore del call center.
Gli obblighi di comunicazione per gli operatori economici coinvolti in attività di Call center
Qualora l’attività di call center venga localizzata (anche tramite terzi fuori dai confini nazionali, in un Paese non membro dell’Unione Europea, 30 giorni prima del trasferimento occorre inviare corretta comunicazione a:
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché all’Ispettorato nazionale del lavoro;
- Ministero dello sviluppo economico;
- Garante per la protezione dei dati personali.
Cosa deve contenere la comunicazione per i call center al MISE: tutte le numerazioni telefoniche a disposizione del pubblico utilizzate per servizi localizzati in un Paese extra UE.
- La sanzione amministrativa pecuniaria per ciascuna comunicazione omessa o tardiva è di euro 150.000.
Quali obblighi e adempimenti verso gli utenti dei Call center: quando un utente effettua una chiamata deve essere informato in via preliminare del Paese presso il quale l’operatore che risponderà è fisicamente collocato (Territorio nazionale, Paesi UE, Paesi extra UE). Tale obbligo persiste anche in caso sia il call center a contattare l’utente.
- La mancata informazione preliminare citata comporta una sanzione amministrativa pari a 50.000 euro per ogni giornata di violazione.
Dal 1° aprile 2017, inoltre, sarà diritto degli utenti che contattino o siano contattati da un operatore di call center collocato in un Paese extra UE, di essere informati preliminarmente della possibilità di richiedere il medesimo servizio da parte di un operatore collocato nel territorio nazionale o in un Paese UE, con immediato trasferimento nel corso della medesima chiamata.
- L’inosservanza di tali obblighi comporta la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50.000 euro per ogni giornata di violazione.
Inoltre qualunque operatore che svolga o usufruisca servizi di Call center è tenuto a comunicare entro 10 giorni dalla richiesta del MISE, la localizzazione del Call center destinatario della chiamata o dal quale origina la stessa.
- La violazione del predetto obbligo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 euro per ogni violazione.
Obbligo di iscrizione al ROC
Tutti gli operatori economici che svolgono attività di Call center su numerazioni nazionali sono obbligati entro il 2 marzo 2017, a iscriversi al Registro degli operatori di comunicazione tenuto dall’AGCOM (utilizzando i moduli specifici presenti nel sito web dell’Autorità), alla quale dovranno essere fornite tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizioni del pubblico. L’obbligo sussiste anche per i soggetti terzi fornitori dei servizi di Call center. Anche AGCOM ha messo a disposizione delle FAQ esplicative.
- L’inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pecuniaria amministrativa pari a 50.000 euro.
In caso di necessità siamo a disposizione dei nostri Clienti e non per offrire supporto e chiarimenti.