Big Data tra opportunità e fraintendimenti

24/07/2017
di Lorenzo Colzi

Big Data: uno dei fenomeni che, complice l’evoluzione del comparto ICT, ha più spesso trainato imprese e progetti di sviluppo innovativi negli ultimi anni; la sua complessità lo rende, altresì, quello che ha rappresentato la fonte del maggior numero di fraintendimenti.

Che cosa si intende per Big Data quindi?

Per descrivere il mondo Big Data possiamo utilizzare il sistema delle tre V, in ragione delle iniziali dei tre tratti fondamentali del fenomeno in analisi che sono appunto volume, velocità e varietà.

demat_22571944_lVolume in ragione del fatto che la grande quantità di dispositivi connessi alla rete produce una quantità di dati che era, fino a qualche anno fa, del tutto impensabile, lo fa ad una Velocità estremamente elevata, ed anche la loro raccolta avviene ad una velocità che se comparata a quella precedente assume i caratteri di quella della luce. Varietà, invece, in ragione del fatto che dalla rete si possono estrapolare le informazioni più variegate, dalle abitudini di pagamento a quelle di consumo con tutto quello che può stare in mezzo, finanche ai dati di geolocalizzazione.

Se si aggiunge alla facile reperibilità di questa enorme quantità di dati la sempre più incredibile capacità di elaborazione degli stessi da parte dei device elettronici (non soltanto pc ma anche smartphone e tablet) si può inquadrare ancora meglio la questione e stringere sulla sua definizione: Big Data come analisi di tutti i dati relativi ad un fenomeno.

Il termine Big Data, infatti, si riferisce proprio alle attività che si possono compiere con e su questa mole di informazioni e quindi agli algoritmi utilizzati per estrapolare da questa quantità di dati informazioni ancora ulteriori rispetto a quelle “di partenza”.

Big data quindi non come tipologia di dato (assimilabile al dato personale semplice o a quello sensibile) ma come capacità di collegare fra loro le informazioni fornite dalla rete per arrivare a nuovi risultati interpretativi. Una sorta di statistica del nuovo millennio che viaggia alla velocità della luce.

Privacy e proprietà intellettuale nei Big Data: serve ua normativa apposita?

Sottese al fenomeno in questione vi sono tutta una serie di considerazioni non soltanto dal punto di vista del diritto della Privacy, ma anche lato diritto della proprietà intellettuale. Valutazioni, queste, talmente pregnanti che l’Autorità Garante per le Comunicazioni, l’Antitrust e il Garante per la protezione dei dati personali hanno avviato, proprio in questi giorni, un’indagine conoscitiva per approfondire la natura ed il fenomeno dei Big Data.

Anche le tre Autorità indipendenti cercano di definire che cosa si intenda per Big Data, non senza soffermarsi sulle criticità del fenomeno in analisi.

Nella nota congiunta diffusa dalle stesse si legge infatti:

I Big Data si differenziano dagli altri dati per la particolare estensione della quantità di dati raccolti (volume), la continua evoluzione dei dati e la rapidità di analisi in tempo reale effettuata tramite l’utilizzo di complessi algoritmi (velocità) e la diversità e ricchezza a seconda del contenuto e del formato dei dati (varietà). Tali dati sono divenuti essenziali per la crescita economica, l’offerta di servizi innovativi, la creazione di posti di lavoro e il progresso sociale, ma il loro uso può comportare anche potenziali rischi per la riservatezza delle persone.

I Big Data rappresentano infatti un notevole patrimonio informativo e l’utilizzo di queste informazioni comporta specifici rischi per la tutela della riservatezza delle persone, tenuto conto anche del fatto che, grazie alle nuove tecnologie e alle tecniche di analisi, elaborazione ed interconnessione dei dati, risulta in molti casi possibile “re-identificare” un individuo attraverso informazioni apparentemente anonime. La potenzialità dei Big Data, anche rispetto a dati anonimi o aggregati, può tradursi in profilazioni sempre più puntuali ed analitiche, con il rischio di nuove forme di discriminazione per le persone e, più in generale, in possibili restrizioni delle libertà.

La raccolta delle informazioni e la loro gestione con la logica dei Big Data, rivestono un ruolo strategico per le imprese, in particolare per quelle che operano con un modello di business tipico delle piattaforme online. Queste ricorrono sempre più spesso alle informazioni a carattere personale con l’obiettivo di creare nuove forme di valore. Di qui, il significativo e crescente ruolo svolto dai Big Data sulla concorrenza dei mercati e sul pluralismo dell’informazione. Infatti, la fruizione delle notizie in rete avviene sempre più spesso attraverso intermediari digitali quali social network e motori di ricerca che utilizzano i dati personali come asset strategico….

Dalla lettura della nota due sono i principali interrogativi che al lettore saltano subito agli occhi: in primis quali le implicazioni lato privacy (anche e soprattutto in ragione della sempre più vicina “rivoluzione silente” che opererà la General Data Protection Regulation) connesse all’utilizzo dei Big Data, e, in secundis, in ragione del fatto che tali informazioni sono considerate e considerabili come veri e propri asset, chi ne sia il proprietario con tutte le conseguenti considerazioni in termini non solo di diritti reali, ma anche di diritto d’autore.

Andiamo con ordine.

IoT - Internet of thingsNella delibera n°217/17 CONS del 30 maggio 2017, l’AGCOM “punta il dito” soprattutto sulle modalità attraverso le quali le piattaforme raccolgono i dati e gestiscono le informazioni personali ricorrendo alla logica dei Big Data, menzionando anche raccomandazioni della Commissione Europea secondo la quale le piattaforme on line dovrebbero rispondere alle preoccupazioni suscitate dall’uso dei Big Data,  spiegando agli utenti in modo più efficace quali sono i dati personali raccolti e come vengono condivisi all’interno della rete e utilizzati (si veda, in particolare, il considerando n°10).

Per quanto riguarda la questione relativa alla proprietà dei Big Data, invece, lo scenario si fa ancora più complesso, in assenza di alcuna regolamentazione in merito.

Cercando di scendere nel concreto ad esempio, chi può ritenersi proprietario dei dati relativi ai comportamenti di guida raccolti dalle scatole nere presenti su auto e moto e che influenzano il prezzo che le compagnie assicurative praticano sulle polizze assicurative? Possiamo affermare che il proprietario sia il soggetto che genera i dati? Oppure deve considerarsi proprietario dei dati chi è proprietario dello strumento di raccolta? O ancora, che dire delle compagnie assicurative che li utilizzano?

Unico “dato” di fatto è che i dati in generale ed i Big Data in particolare, assumono valore soltanto dopo che sono stati elaborati (e qui viene in gioco, come risposta giuridica quella basata sul copyright).

La legge sul diritto di autore italiana (L. n°633/41), infatti, all’art. 1 individua quelle opere dell’ingegno che sono soggette alla protezione della medesima.

Sul tema, il comma 2 del predetto articolo statuisce che sono tutelabili quelle banche dati che per scelta e disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore. Alla luce della legge italiana, quindi, questo è ad oggi l’unico appiglio normativo per rispondere alla domanda su chi sia l’effettivo proprietario dei diritti connessi ai Big Data, con tutte le difficoltà interpretative del caso in merito al quantum di ingegno necessario per considerare la massa di dati una banca dati e anche per via della stessa vetustà della legge in questione.

Tuttavia il nodo, assai gordiano, da risolvere resta legato alla possibilità di esistenza di un diritto di proprietà (intellettuale) sul dato grezzo che renda partecipe dei benefits dei Big data anche i soggetti “a monte” del fenomeno.

Al momento come anticipato non ci sono risposte certe in assenza di interventi normativi in merito. Non resta che aspettare e sperare che l’Unione Europea, continuando la progressione positiva iniziata con il GDPR, continui il dibattito già iniziato sul tema e che arrivi al più presto a produrre illuminanti interventi normativi.

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