Intercettazioni, Whatsapp & Privacy: commento alla sentenza
Intercettazioni dei messaggi scambiati tramite la piattaforma whatsapp: il recente intervento della Suprema Corte nella Sentenza n°32146/17 ad opera della IV Sezione Penale, ridefinisce i limiti procedural-penalistici della tutela della privacy: procediamo però con ordine.
Intercettazioni: i fondamentali
Le intercettazioni disciplinate dagli articoli 266 e seguenti del codice di rito, vengono definite dalla Suprema Corte di Cassazione (Ex Multis Cassazione Penale Sezione VI n°12189/2005), come la captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti al fine di escluderne altri con modalità oggettivamente idonee allo scopo, realizzata da un soggetto terzo mediante strumenti tecnici atti a rendere inutili tutte quelle misure poste per tutelare il carattere riservato.
Le intercettazioni si dividono in telefoniche, consistenti in acquisizioni di informazioni attraverso l’uso del telefono o diverse forme di trasmissione ed in ambientali, consistenti invece nella captazione di colloqui tra presenti.
L’articolo 266-bis del codice di rito, consente invece le intercettazioni relative a sistemi informatici o telematici (per sistema informatico si intendono gli strumenti per il trattamento elettronico delle informazioni; per telematico, invece, il trasferimento di informazioni tra più soggetti tramite il sistema web).
Come è facile intuire tali strumenti non sono indiscriminatamente utilizzabili dalla procura ma sottoposti ad un rigido procedimento, comprendente in primis un “catalogo” di reati per i quali sono consentite (tali reati sono appunto listati nell’articolo 266 C.P.P.), nonché una stringente procedura che origina in una richiesta di autorizzazione al G.I.P. (Giudice per le indagini preliminari) in presenza di determinati requisiti uno su tutti la presenza dei c.d. indizi di reità.
Fatte le dovute (e sbrigative) presentazioni con l’istituto delle intercettazioni, veniamo, nel tentativo di accontentare anche gli amanti dei risvolti pratici, al concreto.
La vicenda giudiziaria
Il ricorso da cui origina la sentenza in esame ha ad oggetto l’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria con cui veniva confermato il provvedimento del G.I.P. il quale disponeva la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un soggetto, in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 di cui al D.P.R. 309/90.
L’indagato, ricorrendo in Cassazione, adduceva tutta una serie di motivi, dei quali è nostro interesse analizzare nello specifico il terzo, con il quale lamentava carenza di motivazione in ordine alla dedotta inutilizzabilità dei messaggi contenuti nelle chat intercettate, trattandosi gli stessi di dati privi di originalità.
Lo stesso, infatti lamentava l’assenza negli uffici della Procura dei files originali contenenti le chat (whatsapp) che erano state poste a fondamento della gravità indiziaria su cui era stata emanata la misura cautelare, lamentando inoltre la circostanza che l’attività captativa non si era svolta in Italia e che di conseguenza non era stata esperita la procedura relativa alla rogatoria internazionale.
La Corte al vaglio di quanto dedotto dal ricorrente ritiene tale motivo come “privo di pregio” rilevando che la non originalità dei files in questione non incide sulla utilizzabilità dei contenuti degli stessi spostando il problema sul lato della legittimità della captazione avvenuta mediante decriptazione dei messaggi pin to pin perché avvenuto senza specifica rogatoria internazionale.
La Corte, rifacendosi ad un altro precedente, ritiene invece utilizzabili, senza necessità della predetta rogatoria, le intercettazioni di chat protette tramite il servizio pin to pin gestito poi tramite server collocato in territorio estero, in ragione della circostanza che i dati sono stati registrati nel territorio nazionale per mezzo di impianti installati presso la procura così come prescritto dal comma n°3 dell’art. 266 C.P.P..
Questa che potrebbe pure apparire una fictio iuris in realtà risulta un’ineccepibile argomentazione: i dati telematici infatti, confluiti nei server della società che gestisce il servizio di messaggistica pin to pin situati all’estero, sono stati trasmessi dal gestore stesso direttamente sulla memoria informatica degli uffici della Procura della Repubblica.
In ultimo la Suprema Corte rileva come, in ogni caso, i messaggi sarebbero stati scambiati sul territorio italiano di conseguenza, nessuna necessità del più complesso procedimento di rogatoria internazionale, anche se nella sostanza è necessario ricorrere alla collaborazione del produttore del sistema operativo (avente sede all’estero).
Nessuna violazione di legge è stata riconosciuta quindi dalla Cassazione nel caso di specie.
A rischio la nostra privacy?
Questo, per contro, non significa che chat e messaggistica varia siano da considerarsi ad oggi non più sicure ed esposte a possibilità di intercettazioni massive, proprio per le considerazioni contenute nell’incipit. Le intercettazioni, quali mezzo di ricerca della prova infatti, sono sottoposte a stringenti requisiti per poter essere autorizzate e anche se acquisite al processo sono, come ogni altra risultanza investigativa sottoposte all’attento vaglio del Giudice.