UPDATE: Comunicazione dati fatture: posticipata la scadenza del 16 (18) settembre
UPDATE: Un DPCM di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan, posticipa al 28 settembre 2017 il termine per effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre del 2017.
Come tutti ben sanno, il vecchio “spesometro” è stato sostituito dall’obbligo di una comunicazione telematica ad hoc all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture. Tale comunicazione è stata introdotta dall’art. 1 comma 3 del D.lgs. 127/2015 (in caso di opzione) e dall’art. 21 del D.L. n. 78/2010, così come modificato dall’art. 4 comma 1 del D.L. 193/2016, che in particolare hanno introdotto l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati delle fatture emesse nel corso del periodo d’imposta, delle fatture ricevute e registrate ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 633/72, ivi comprese le bollette doganali, nonché delle relative note di variazioni. L’obbligo riguarda sia i contribuenti mensili, sia i contribuenti trimestrali.
Allo stesso tempo, l’art. 4, comma 3, del D.L. n. 193/2016 ha introdotto il nuovo art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, che disciplina la comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA periodiche.
Quando va fatta la comunicazione dei dati delle fatture?
La comunicazione dei dati delle fatture ha periodicità trimestrale e va effettuata per via telematica all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La periodicità trimestrale è stata sospesa per l’anno 2017 dal disegno di legge di conversione del D.L. n. 244/2016 (cd. “Milleproroghe”), approvato dal Senato il 16 febbraio 2017 che ha imposto l’obbligo di effettuare la comunicazione per il 2017 semestralmente:
- entro il 16 settembre 2017 (che si trasforma automaticamente in 18 settembre) per i dati relativi al primo semestre 2017;
- entro il 28 febbraio 2018 per i dati relativi al secondo semestre 2017.
Quando va fatta la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA?
Di norma, l’invio dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Per l’anno in corso, la prima scadenza della comunicazione in argomento è stata il 12 giugno scorso con l’obbligo di comunicare al Fisco i dati della liquidazione Iva del primo trimestre 2017.
La comunicazione relativa al secondo trimestre dovrà essere effettuata entro il 16 settembre, che slitta a lunedì 18 settembre 2017. Mentre la terza comunicazione dovrà avvenire entro il 30 novembre e quella relativa all’ultimo trimestre entro il mese di febbraio 2018.
Chi è esonerato dalla comunicazione dei dati delle fatture?
Dalla comunicazione dei dati fattura sono esonerati esclusivamente i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 1 comma 3 del D.lgs. 127/2015.
Il contribuente che ha scelto entro il 31 marzo 2017 di applicare il processo di fatturazione elettronica, inviando le fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI) ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 127/2015, non deve effettuare alcuna comunicazione.
Come deve essere inviata la comunicazione dei dati delle fatture all’Agenzia delle Entrate entro il 16 settembre?
I nuovi adempimenti devono essere effettuati secondo le specifiche previste dai decreti legislativi nn. 193/2016 e 127/2015 oltre che dal provvedimento n. 182070 del 28 ottobre 2016 dell’Agenzia delle Entrate e dalla Circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017 della medesima autorità.
In sintesi, le comunicazioni devono essere effettuate mediante la generazione di documenti informatici, ovvero file nel formato XML che devono essere firmati digitalmente e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate mediante il Sistema di Interscambio (SdI), già usato per la fatturazione elettronica (B2B-Business to Business e B2G-Business to Government).
Il Sistema di Interscambio (SdI) controlla i file XML e genera una notifica di esito firmata elettronicamente e mette a disposizione del soggetto trasmittente.
Sanzioni in caso di omessa o errata trasmissione della comunicazione
- nel caso di omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura si applica la sanzione di 2,00 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000,00 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni.
- nel caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA si applica la sanzione da 500,00 a 2.000,00 euro, ridotta alla metà se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni.
Come deve essere conservato il file delle comunicazioni e degli esiti?
L’art. 21 del D.L. 78/2010 sugli obblighi di conservazione ai fini fiscali fissati dal D.M.E.F. 17/2014, così modificato dall’art. 4 del D.L. 193/2016, fa presumere che la conservazione digitale delle comunicazioni, come la conservazione degli atri documenti fiscali venga effettuata direttamente ad opera di Sogei S.p.A. sviluppatore e curatore a livello tecnico del Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate.
Tutto questo potrebbe essere confermato dalla modifica del Dl.gs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” (o CAD) ad opera del D.lgs. 179/2016, il quale specifica che
se il documento informatico è conservato per legge da uno dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del CAD cessa l’obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni momento richiede l’accesso al documento stesso (cfr. art. 43, co. 1, del CAD).
Tale argomentazione però impone delle riflessioni perché:
- il CAD non si applica ai documenti fiscali e contabili perché rimanda al decreto speciale del ministero dell’economia e finanze.
- occorre comunque adempiere agli obblighi fiscali e contabili di cui agli articoli 2220 e 2215 bis del codice civile.
Sono due le possibili scelte da parte del contribuente in materia di conservazione digitale delle comunicazioni elettroniche verso la pubblica amministrazione:
- utilizzare il servizio offerto dell’Agenzia delle Entrate con la conservazione del formato XML da parte del Sistema di Interscambio (SdI).
- adoperarsi per implementare un servizio di conservazione in house o eventualmente usufruire di un servizio in outsourcing, in corrispondenza delle regole tecniche di cui al DPCM del 3 dicembre del 2013.