Regolamento UE sulla portabilità transfrontaliera dei contenuti online
La torrida estate che ci siamo lasciati alle spalle ha visto l’adozione di una disciplina unitaria che consente ai consumatori di fruire dei servizi online a cui sono abbonati anche al di fuori dello Stato di residenza. Lo scorso 30 giugno è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi online nel mercato interno (Regolamento UE 2017/1128 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017).
La nuova disciplina si inserisce nel più ampio quadro di revisione normativa in materia di mercato unico digitale, proprietà intellettuale e diritti dei consumatori, proposto dalla Commissione europea sin dal 2015 e volto a garantire un equilibrio funzionale tra i principi cardine del mercato interno (quali la libera circolazione di persone e servizi all’interno del mercato unitario) e la protezione della proprietà intellettuale, tenendo conto delle osservazioni emerse da una serie di consultazioni pubbliche e dei pareri espressi dal Parlamento Europeo e dal Consiglio.
L’esigenza di una riforma
L’esigenza di una riforma unitaria in materia nasce alla luce degli sviluppi tecnologici che hanno comportato la diffusione di dispositivi portatili (smartphones, tablet, notebook) che facilitano la fruizione dei servizi di contenuti online a prescindere dal luogo in cui si trovano i consumatori, ed è volta ad assicurare parità di accesso dall’estero ai contenuti che sono stati acquistati legalmente o per i quali si è sottoscritto un abbonamento nel paese di residenza in caso di presenza temporanea in un altro Stato membro, ad esempio durante le vacanze, i viaggi d’affari o i soggiorni di studio limitati.
Tuttavia, tale possibilità si scontra in primo luogo con il fatto che i diritti per la trasmissione di diritti tutelati dal diritto d’autore o da diritti connessi (si pensi alle opere audiovisive) sono spesso concessi in virtù di licenze limitate territorialmente, senza tralasciare l’eventualità che spesso i fornitori di tali servizi sono presenti soltanto in determinati mercati. Medesimo discorso per quanto attiene a quei contenuti che pur non essendo protetti dal diritto d’autore o da diritti connessi a norma del diritto dell’Unione, quali gli eventi sportivi, trovano tuttavia tutela in virtù di discipline nazionali specifiche e che, pertanto, sono spesso offerti ai consumatori su base territoriale.
Inoltre, come evidenziato nei Considerando del Regolamento, affinché i servizi di contenuti online siano legittimamente fruibili, è necessario che i fornitori abbiano il diritto di utilizzare tali contenuti nei territori pertinenti, spesso concessi dai titolari dei diritti con licenze su base esclusiva. Tale esclusività territoriale concessa ai fornitori si riflette necessariamente nei contratti con i consumatori finali, che spesso contengono clausole di restrizione territoriale, nonché il diniego dell’accesso ai servizi da indirizzi IP localizzati al di fuori del territorio di residenza.
Regolamento UE e portabilità contenuti: i dettagli
Il Regolamento si prefigge l’obiettivo di migliorare la competitività e promuovere l’innovazione, offrendo un approccio unitario alla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online, e garantendo ai consumatori, temporaneamente presenti in un diverso Stato membro, l’accesso ai medesimi servizi online a cui sono abbonati nel paese di residenza.
Il legislatore precisa che viene garantito agli abbonati ad un servizio a pagamento, senza oneri aggiuntivi, l’accesso agli stessi contenuti, su dispositivi identici per numero e categoria, per lo stesso numero di utenti e con la medesima gamma di funzionalità dei servizi offerti nello Stato membro di residenza. Non è stato ritenuto opportuno imporre ai fornitori il rispetto dei medesimi standard qualitativi, salvo le ipotesi in cui il fornitore, nel contratto con gli abbonati, garantisca espressamene una determinata qualità delle prestazioni. E stato invece esplicitamente previsto il divieto per il fornitore di “intraprendere azioni volte a ridurre la qualità della prestazione del servizio”. In ogni caso, viene imposto ai fornitori di servizi online l’obbligo di informare preventivamente i consumatori circa la qualità delle prestazioni transfrontaliere, fornendo tutte le informazioni pertinenti anche sul proprio sito web.
Il Regolamento, che non incide sull’applicazione di alcuna disposizione in materia fiscale, si applica ai “consumatori che, sulla base di un contratto stipulato con un fornitore per la prestazione di un servizio di contenuti online, subordinato o meno al pagamento di un corrispettivo in denaro, hanno il diritto di accedere a tale servizio e fruirne nello Stato membro di residenza”, intendendo come consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.
In relazione ai servizi offerti gratuitamente, viene lasciata al fornitore la scelta di consentire o meno l’accesso ai servizi al di fuori dello Stato di residenza. In caso positivo, è previsto in capo al fornitore l’obbligo di rispettare la disciplina regolamentare, con particolare riferimento alla verifica dello stato di residenza dell’abbonato entro due mesi dalla data in cui il servizio transfrontaliero viene fornito, nonché l’obbligo di informare di tale scelta, preventivamente alla fornitura dei servizi transfrontalieri, abbonati e titolari di diritti d’autore e di diritti connessi.
Al fornitore è altresì imposto l’obbligo di verifica, alla conclusione o al rinnovo del contratto e comunque entro il 2 Giugno 2018, dello Stato di residenza degli abbonati. A tal fine, il legislatore elenca gli strumenti di verifica consentiti, tra cui è previsto, a determinate condizioni, anche il controllo dell’indirizzo IP dell’abbonato, avendo cura di precisare che i dati risultanti dall’utilizzo di tale strumento di verifica dovranno essere raccolti unicamente in formato binario.
Il trattamento dei dati
Il trattamento dei dati effettuati nel quadro del Regolamento deve essere conforme alle direttive comunitarie in materia (95/46/CE e 2002/58/CE). Con particolare riferimento ai dati trattati ai fini della verifica sullo Stato di residenza degli abbonati, è fatto obbligo al fornitore di utilizzarli esclusivamente per tale finalità e di procedere immediatamente alla irreversibile distruzione degli stessi al completamento di ciascuna verifica. E’ stato inoltre espressamente disposto il divieto di comunicazione, trasferimento, divulgazione e/o concessione in licenza di tali dati a terzi, inclusi i titolari di diritti d’autore o di diritti connessi o ai titolari di altri diritti sui contenuti online.
Al fine di evitare l’elusione delle disposizioni regolamentari, è stata altresì prevista l’inapplicabilità delle clausole contrattuali in contrasto con il Regolamento, inserite sia negli accordi tra fornitori e titolari dei diritti che in quelli sottoscritti tra fornitori ed abbonati, incluse quelle che limitano la portabilità ad uno specifico periodo di tempo. Inoltre, il Regolamento trova applicazione a prescindere da quale sia la legge applicabile a detti contratti.
Per consentire agli interessati un ragionevole periodo di tempo per adottare le disposizioni necessarie ad adeguarsi alla nuova disciplina, incluse le opportune modifiche alle condizioni di fruizione dei servizi dei fornitori, il nuovo Regolamento troverà applicazione a partire dal 1° Aprile 2018.
Il legislatore ha in ogni caso previsto che entro il 2 Aprile 2021, e comunque quando necessario, la Commissione dovrà presentare al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione valutativa in merito all’applicazione della nuova disciplina alla luce degli sviluppi giuridici (con particolare riferimento agli impatti sulla protezione dei dati), tecnologici ed economici (in particolare sulle PMI) e volta a considerare eventuali necessità di revisione.