Sentenza Antovic and Mirkovic: il bilanciamento tra privacy e sicurezza
La sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso Antovic and Mirkovic v. Montenegro (no. 70838/13) racchiude un interessante bilanciamento di interessi tra istanze di sicurezza e privacy, nella sua peculiare declinazione di “right to be let alone”, il “diritto a essere lasciati soli”. Tra gli aspetti più rilevanti della decisione vi è sicuramente il costante concetto di “gradualità” nella valutazione dei predetti elementi:
- La privacy non come diritto “assoluto”, ma il cui esercizio può essere “modulato” in base a determinate circostanze – obblighi normativi, sicurezza nazionale, benessere economico, ecc.;
- Le misure implementate da attività pubbliche ai fini della sicurezza devono essere commisurate alle istanze di tutela effettivamente perseguite.
Il fatto
Le questioni affrontate nella sentenza della CEDU nascono nel gennaio 2011, con l’installazione di un impianto di videosorveglianza presso il polo universitario montenegrino dove lavorano i due insegnanti – Nevenka Antovic e Jovan Mirkovic – promotori del ricorso avverso il Governo dello Stato balcanico. La misura viene espressamente dichiarata dalla dirigenza dell’istituto come necessaria ai fini della tutela delle persone e dei beni presenti all’interno dei locali, oltre che per la sorveglianza delle attività di insegnamento.
A fronte di ciò, Antovic e Mirkovic si rivolgono alla Autorità nazionale per la protezione dei dati personali, lamentando, sulla base della normativa del Montenegro, come l’impianto installato rappresenti un mezzo eccessivo rispetto alle reali esigenze di sicurezza, da cui deriva un trattamento di dati personali – riprese video – per cui non è stato espresso alcun consenso, oltre a costituire una interferenza con la loro vita privata e professionale senza nessun fondamento legale di legittimità.
La prima replica viene data dal Garante montenegrino, con l’ordine di rimozione delle telecamere a fronte della non sussistenza di concrete esigenze di tutela che ne giustifichino l’installazione.
Di esito meno favorevole per i due insegnanti è risultata invece la richiesta di risarcimento avanzata presso l’autorità giudiziaria, a seguito della violazione non solo della normativa nazionale in materia, ma anche dell’art 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, avente ad oggetto il “Diritto al rispetto della vita privata e familiare”. Questa seconda pretesa viene rigettata dal giudice sia in primo che secondo grado, sulla base di due ordini di considerazioni:
- Le aule dove avviene l’insegnamento sono da considerarsi aree pubbliche e, conseguentemente, per loro stessa natura, non possono essere contesto di attività coperte dal “diritto alla privacy” nella sua accezione di “diritto alla riservatezza”; l’art. 8 non troverebbe pertanto applicazione;
- I dati ottenuti dall’attività di ripresa non interferiscono con la vita privata dell’individuo fintanto che non sono rese di pubblico dominio.
Davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
Antovic e Mirkovic si rivolgono quindi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sulla base – inter alia – del già citato articolo 8 della Convenzione, contro le ragioni opposte dal Governo del Montenegro, che ricalcano i motivi espressi dai giudici nazionali.
La nozione di “vita privata”
Innanzitutto il Governo contesta l’ammissibilità del ricorso sulla base della inapplicabilità dell’art. 8. La Corte EDU sancisce espressamente come sia le attività rese in ambito professionale sia le attività svolte in luogo pubblico rientrino, secondo giurisprudenza consolidata della stessa Corte, nel concetto di “vita privata” contenuto nell’articolo 8. La Corte offre un’interpretazione estensiva di tale espressione, in grado di ricomprendere qualsiasi manifestazione di attività idonea a permettere lo sviluppo delle interazioni sociali proprie dell’individuo; in questa definizione rientrano dunque a pieno titolo anche le sale universitarie dove i due insegnanti interagiscono con i propri studenti. Il fatto che queste attività siano calate in un contesto lavorativo, secondo la Corte, non contribuisce ad escludere l’applicabilità dell’art. 8, ma anzi corrobora le ragioni dei due appellanti, nei termini in cui costituisce – secondo i termini utilizzati dall’Organo Europeo – “una considerevole ingerenza nella vita privata dei dipendenti”. Appare dunque chiaro, nell’ottica della CEDU, l’applicabilità dell’articolo 8 della Convenzione; il ricorso di Antovic e Mirkovic è dunque ammissibile.
La questione videosorveglianza
Nel merito, le considerazioni si spostano sul dato prettamente “tecnico” e si focalizzano sull’impianto di ripresa utilizzato all’interno delle sedi scolastiche. I due ricorrenti sostengono al riguardo come la sorveglianza attraverso strumenti video sia:
- Illecita, data l’impossibilità per gli stessi di avere un controllo diretto su tale attività a seguito di una mancata, corretta informazione al riguardo;
- Finalizzata a scopi illegittimi, mancando una effettiva commisurazione tra modalità utilizzate e ciò che viene effettivamente tutelato;
- Contraria alle regole di una società democratica.
La questione verte sul comma 2 dell’art. 8: “Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto – diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza, secondo il disposto del comma 1 – a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.
La Corte riprende ed approfondisce i temi legati all’utilizzo della videosorveglianza in luoghi pubblici in cui vengano svolte attività lavorative. E lo fa prendendo in esame anche quella normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali che i giudici montenegrini avevano escluso sulla base della – errata – lettura del concetto di “vita privata”. Già in tale sede, infatti, si rinviene come le istituzioni pubbliche possano installare impianti di videosorveglianza all’interno di sedi lavorative solo come ultima istanza rispetto alle esigenze di sicurezza; esigenze di sicurezza che erano state escluse dall’Autorità Garante montenegrina e che avevano comportato la rimozione delle telecamere.
Pertanto, l’”ingerenza” prevista dal comma 2 non trova fondamento in nessuna previsione di legge, come richiesto invece dal medesimo comma, e dunque costituisce violazione dell’art. 8 della Convenzione.
La Corte accoglie dunque il ricorso dei due insegnanti.